Nuovo congedo parentale: chi ne ha diritto? Come presentare la domanda? Tutti i chiarimenti dell’INPS

Dallo scorso agosto in Italia è cambiata la normativa relativa al congedo parentale, ma vi è ancora parecchia confusione sulla durata e i beneficiari dell'indennizzo: ecco cosa dice la nuova circolare dell'INPS

Cosa cambia per il congedo parentale a seguito della riforma dello scorso agosto? A chiarire i dubbi è l’INPS, che ha di recente diffuso una circolare, con tutta una serie di indicazioni.

Fra le principali novità introdotte dal Decreto 105/2022 spicca il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i domestici e gli agricoli a tempo determinato. Inoltre, il decreto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali, e riconosce il diritto all’indennità giornaliera alle lavoratrice autonome, anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto e in caso di gravi complicanze della gravidanza. Ma chi potrà beneficiare del congedo e con quali tempistiche? E come presentare la richiesta?

Vediamo cosa dice in merito la circolare dell’Inps del 27 ottobre 2022.

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I chiarimenti dell’INPS punto per punto

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti: i dettagli

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.

Ecco cosa a tal riguardo l’articolo 27-bis:

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.

Ma a chi viene riconosciuto il congedo di paternità obbligatorio? L’indennità è prevista per tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

  • i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
  • i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo

Come anticipato, il decreto riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto. Ma nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.

Per quanto riguarda, invece, la presentazione della domanda i padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio (con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto). In questo caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure attraverso il istema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Invece, se l’indennità viene erogata direttamente dall’Istituto, i lavoratori padri devono presentare domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’INPS. Infine, iavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro.

Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato

L’INPS ha chiarito anche la situazione relativa ai lavoratori e le lavoratrici dipendenti in ambito privato. Il nuovo decreto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale, estendendolo da sei mesi a nove mesi totali. Inoltre, con la riforma è stato aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

La normativa attuale riconosce a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. Infine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

“Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore)” scrive l’Inps.

I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori, ovvero:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore
  • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali

Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi

Il Decreto legislativo n. 105/2022 modifica riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Con la nuova riforma viene concesso il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. Così come per le lavoratrici autonome, anche per i padri l’indennità è pari al 30% della retribuzione.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Ne consegue, quindi, cheper ogni bambino il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

“Si fa presente che, come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. A titolo esemplificativo, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre (cfr. la circolare n. 136/2002)” chiarisce l’INPS.

Per quanto concerne i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo.

Invece, i padri lavoratori autonomi del settore dello pettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.

Infine, l’INPS specifica che “la fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.”

Per tutti gli altri chiarimenti sui congedi parentali è possibile consultare la circolare dell’INPS cliccando QUI.

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Fonte: INPS

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