Enel Energia: multa da 26,5 milioni per telemarketing aggressivo 

Enel Energia dovrà pagare una multa da 26,5 milioni per trattamento illecito dei dati personali degli utenti ai fini di telemarketing

26,5 milioni e 500 mila euro: è la maxi multa inflitta dal Garante della Privacy a Enel Energia. Il motivo della sanzione? La più grande società di energia elettrica è accusata di trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing. E oltre al pagamento della multa, Enel Energia sarà obbligata ad adottare una serie di misure dettate dall’Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Telefonate indesiderate segnalate da centinaia di utenti

L’Authority aveva ricevuto centinaia di segnalazioni e reclami da parte di utenti che lamentavano di aver ricevuto telefonate promozionali indesiderate da parte di Enel Energia. Così l’ufficio del Garante ha verificato come il fenomeno del telemarketing nel settore energetico, con l’approssimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas al mercato libero, sia cresciuto in maniera preoccupante.

E nel corso dell’istruttoria è emerso un “cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate”. Tutte queste chiamate venivano effettuate in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni (oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing).

Per tutte queste violazioni il Garante della Privacy è intervenuto, applicando una sanzione di 26.513.977,00 euro nei confronti della nota azienda. Enel Energia sarà costretta anche ad “adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e l’attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC)”.

Inoltre, la società dovrà introdurre e migliorare ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalità promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati entro 30 giorni dalla richiesta. Infine, Enel sarà chiamata a comunicare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto previsto dal provvedimento.

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Fonte: Garante della Privacy 

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