Assegno di inclusione, da oggi al via i pagamenti, come fare domanda e i requisiti per non farla respingere

Da oggi verranno erogati i primi assegni di inclusione alle famiglie italiane, ma oltre 117mila domande sono state bocciate dall'INPS. Scopriamo insieme tutti i requisiti da rispettare per accedere al sostegno economico mensile

A partire da oggi migliaia di famiglie riceveranno il pagamento dell’assegno di inclusione, che da quest’anno sostituisce il reddito di cittadinanza. Proprio in queste ore i beneficiari riceveranno nelle prossime un SMS con l’invito a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta su cui verrà accreditato. Tanti italiani, però, rimarranno delusi.

Come rende noto l’INPS, infatti, 117.461 domande (circa 1 su 3) sono state respinte per mancanza di requisiti; fra i motivi più frequenti rientra il superamento della soglie di reddito e l’omessa dichiarazione dell’attività lavorativa.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’assegno di inclusione, i requisiti necessari e come presentare la richiesta.

Cos’è l’assegno di inclusione e gli importi previsti

L’Assegno di inclusione è una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, legata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alle fasce ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, oltre che all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Il beneficio in questione viene riconosciuto a quelle famiglie che sottoscrivono il Patto di attivazione digitale (PAD) e la cui domanda superi i controlli preventivi. Per quanto riguarda l’importo, l’importo dell’Assegno, quello medio mensile è pari a 635 euro e non può essere inferiore a 480 euro annui. Nello specifico sono previsti:

  • un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
  • un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il sostegno viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi e allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

I requisiti da rispettare

Per accedere al contributo i nuclei familiari devono avere un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità
  • minorenne
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Inoltre non può:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta

Vi è poi una serie di requisiti economici e patrimoniali da rispettare. Il nucleo familiare del soggetto richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013)
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013) la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza

Per quanto concerne la situazione patromoniale sono richieste le seguenti condizioni:

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere

https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/posts/pfbid02Dv9Zdp4Hx5yjnXQpZE1USb5JvtoNxfNAbLvRqsyJqnziVHMqbE8Gsn82c36U97Lnl

Come presentare la domanda

L’Assegno di inclusione va richiesto in via telematica all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. In alternativa, la domanda può essere presentata, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), dopo aver stipulato una convenzione con l’INPS.

C’è tempo fino al 31 gennaio per inoltrare le richieste che, superati i controlli preventivi e sottoscritto il PAD, saranno messe in pagamento già il 15 febbraio.

Il contributo economico viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, chiamato “Carta di inclusione” o “Carta ADI”. Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ogni singolo individuo può prelevare fino a un massimo 100 euro di contanti al mese, moltiplicato per la scala di equivalenza, e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

La Carta ADi non può essere utilizzata per acquisti di ogni tipo. Ad esempio è assolutamente vietato usarla per acquistare gratta e vinci, sigarette (neanche quelle elettroniche) e alcolici.

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Fonti: INPS/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

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