Deposito cauzionale obbligatorio: una svolta nel Regolamento europeo sugli imballaggi (di cui si parla troppo poco)

Approvato nei giorni scorsi il testo definitivo del regolamento imballaggi e rifiuti da imballaggio dal Parlamento europeo: per la prima volta si pongono obiettivi legalmente vincolanti di riduzione e di riuso

La settimana scorsa, l’Europarlamento ha votato a larga maggioranza l’approvazione della versione definitiva del Regolamento sugli Imballaggi e i Rifiuti da Imballaggio (PPWRPackaging and Packaging Waste Regulation), un pacchetto di misure volte a rendere più sostenibili packaging e contenitori e ridurre i rifiuti nell’Unione europea.

Il regolamento, approvato in via definitiva con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni, comprende obiettivi di riduzione degli imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040) e impone ai Paesi Ue di ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica.

Leggi anche: Vuoto a rendere: con l’accordo europeo sugli imballaggi appena firmato torneremo finalmente al deposito cauzionale?

Cosa prevede il Regolamento

Riduzione dei rifiuti da imballaggio:

  • 5% entro il 2030
  • 10% entro il 2035
  • 15% entro il 2040

Tutti i divieti entreranno in vigore dal 2030 e si applicheranno soltanto agli imballaggi in plastica monouso utilizzate per:

  • confezioni multiple di bevande al punto vendita (per esempio: confezione da 6 di acqua e latte)
  • imballare frutta e verdura sotto 1,5 kg
  • il consumo di bevande e alimenti in loco
  • condimenti, salse e conserve consumati in bar e ristoranti
  • prodotti di cosmetica e igiene negli alberghi
  • buste ultraleggere, salvo se necessarie per ragioni di igiene o per cibo sfuso, come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari

I divieti non varranno se la plastica è compostabile e può essere correttamente raccolta e smaltita con i rifiuti organici, mentre si prevedono deroghe per la frutta e verdure trasformate e nei casi in cui lo Stato membro considera l’imballaggio necessario per evitare perdite di acqua, di turgore, shock fisici, ossidazione (divieti, come quelli per i film in plastica per imballare le valigie negli aeroporti e per i piccoli pezzi in polistirene usati per proteggere certi prodotti durante il trasporto, sono aggiunti alla Direttiva plastica monouso).

Imballaggio composito: in base alla nuova definizione, l’imballaggio fatto dal 95% e più di carta verrà considerato di carta dal Regolamento e quindi escluso dai divieti.

sistemi di deposito cauzionale e restituzione

I sistemi di deposito cauzionale (attivi in 16 Paesi europei) sono un sistema di raccolta selettiva con cui il consumatore paga una piccola cauzione completamente rimborsabile in aggiunta al prezzo di vendita ordinario di una bevanda. La cauzione, o deposito, viene poi riconosciuta interamente al consumatore nel momento in cui si restitusce l’imballaggio vuoto. In sostanza, il consumatore compra il contenuto e prende in prestito l’imballaggio.

In genere, DRS includono:

  • imballaggi in plastica (prevalentemente PET)
  • in metallo (lattine in alluminio)
  • vetro

Ora, l’accordo europeo sugli imballaggi prevede all’art.44 l’introduzione obbligatoria di un sistema di deposito cauzionale (DRS Deposit return system) per i Paesi come l’Italia che difficilmente raggiungeranno il 90% di intercettazione per i contenitori per bevande in plastica e metallo.

Ricordiamo che l’Italia ha l’unico governo che in Europa si è opposto a tale misura che permette invece di raggiungere gli obiettivi di raccolta e contenuto riciclato per le bottiglie in PET della direttiva plastuche monouso SUP, che è già un obbligo di legge per l’Italia, dice Silvia Ricci, Coordinatrice Campagna “A Buon Rendere”

Al 2025 le bottiglie in PET dovranno contenere il 25% di PET da riciclo (per adesso non siamo neanche al 10%) e raggiungere il 77% come tasso di intercettazione.

L’Italia conta di farcela almeno per questo secondo obiettivo, ma il metodo di misurazione che vuole adottare ( che include bottiglie che vengono scartate durante il processo di selezione) si discosta da quello indicato dall’Europa (e adottato dalla Francia recentemente che considera le quantità di sole bottiglie che entrano negli impianti di riciclo) con tutti i rischi di infrazione comunitaria del caso, conclude Ricci.

Anche il Consiglio ora dovrà approvare formalmente l’accordo prima che possa entrare in vigore

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