Monopattini elettrici, vietati ai minori di 14 anni. Dal 1° marzo scattano le pesanti sanzioni

Monopattini elettrici: sono in vigore da ieri 1° marzo le nuove norme che ne regolano la circolazione. Previste nuove restrizioni e sanzioni più dure.

Monopattini elettrici: sono in vigore da ieri 1° marzo le nuove norme che ne regolano la circolazione. Previste nuove restrizioni, tra cui il divieto di utilizzo per i minori di 14 anni e le luci obbligatorie di sera, e sanzioni più dure che possono arrivare anche alla confisca dei mezzi nei casi più gravi.

Il decreto legge cosiddetto “Milleproroghe” è stato infatti definitivamente convertito in legge a seguito del voto del Senato e ora fornisce precisazioni in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda proprio i monopattini elettrici.

Fu già la Manovra di Bilancio 2019 a sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e a promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili. Infatti fu allora avviata una sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come segway, hoverboard e monopattini. Le modalità di svolgimento della sperimentazione sono state poi definite con il decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, mentre con l’articolo 33-bis del decreto Milleproroghe è stata disposta la proroga di un anno del termine di conclusione della sperimentazione.

Monopattini al pari delle biciclette

La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che sono considerati velocipedi […] “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi di cui al D.M. n. 229/2019”.

In tutti i casi in cui si circoli con un monopattino a motore con caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle sopra indicate, si rischierà una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il mezzo abbia un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.

È quindi confermata l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici, purché abbiano potenza massima di 0,50 Kw (quindi tutti gli altri sono vietati). Per i monopattini elettrici, quindi, valgono le stesse regole che ci sono per le bici: non serve la patente o l’assicurazione, neanche per i minorenni, e niente casco dopo i 18 anni. È vietata la circolazione solo sui marciapiedi e si potranno parcheggiare solo negli spazi di bici e moto.

Età, modi di utilizzo e limiti di velocità

Nel nuovo art. 75-ter ci sono una serie di precisazioni per l’uso dei monopattini elettrici, la cui violazione rischia di far scattare nei confronti dei trasgressori sanzioni amministrative da 100 a 400 euro.

In primo luogo, i monopattini elettrici potranno essere condotti solo da chi abbia compiuto 14 anni età e potranno circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, oltre che sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile e solo al suo interno.

Inoltre, i monopattini non potranno superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica senza luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, non potranno essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano, da mezz’ora dopo il tramonto o quando in generale le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione.

Le regole di condotta

I conducenti dovranno procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; ancora, dovranno avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta.

Quindi:

  • mai affiancati in numero superiore a 2
  • in unica fila quando richiesto dalla circolazione
  • libero uso delle braccia e delle mani
  • il manubrio va retto sempre con entrambe le mani, salvo segnalare svolta

Per i conducenti di età inferiore ai 18 anni, inoltre, vi è anche l’obbligo di indossare il casco. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

La licenza per lo sharing

Per i servizi di noleggio sarà necessaria una apposita delibera Comunale nella quale dovranno essere previsti:

  • il numero di licenze attivabili
  • il numero massimo di dispositivi messi in circolazione
  • l’obbligo di copertura assicurative per l’effettuazione del servizio
  • le modalità di sosta per i dispositivi
  • e le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città

Ricapitolando

  • I monopattini – senza alcun posto a sedere – sono equiparati alle bici
  • Motore elettrico nominale: non superiore 0,50 KW
  • Non è necessaria la patente, ma l’età minima di utilizzo è 14 anni
  • Casco obbligatorio dai 14 ai 18 anni
  • Circolazione su strade urbane: sì, ma solo dove vigono 50 km/h e sia consentita la circolazione velocipedi
  • Circolazione su strade extraurbane: sì, ma solo dove esiste pista ciclabile
  • Limite velocità su carreggiata : max 25 km/h
  • Limite velocità su aree pedonali: max 6 km/h
  • Luci obbligatorie sì da mezz’ora dopo tramonto, oscurità e di giorno per condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione
  • Targa e assicurazione: no
  • Bretelle o giubbotti retroriflettenti: sì, da mezz’ora dopo tramonto, oscurità e di giorno per condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione
  • Servizi di noleggio anche free-floating nelle città, la Giunta Comunale con apposita delibera deciderà:
    –    Numero licenze attivabili
    –    Numero massimo monopattini
    –    Obbligo assicurazione
    –    Modalità di sosta dei monopattini
    –    Limitazioni alla circolazione in determinate aree della città

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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