Cosa fare se il vicino di casa lascia il giardino incolto? Cosa prevede la legge

Cosa fare se il nostro vicino lascia incolto il proprio giardino o ha piantato alberi e arbusti troppo vicino al confine? Il Codice Civile offre una risposta chiara a questa controversia

I rapporti con il vicinato non sono sempre rosei: talvolta possono nascere tensioni e malumori che possono sfociare addirittura in liti – e ciò accade sia che viviamo in appartamento, sia che la nostra villetta indipendente confini con un’altra proprietà.

Per fortuna, il Codice Civile contiene una serie di norme e regole che entrano nel merito di queste controversie, per fare in modo che esse possano essere risolte nel modo più sereno ed equo possibile.

Oggi vi parliamo del comportamento da tenere qualora il nostro vicino (singolo proprietario o condominio) lasci incolte le proprie aree verdi, al punto di danneggiare la nostra proprietà.

Su questo, la legge è molto chiara: esistono distanze precise da rispettare per piantare alberi e arbusti in prossimità del confine con altre proprietà. Come recita l’articolo 892 del Codice Civile in materia di “Distanze per gli alberi”:

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare […] le seguenti distanze dal confine:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.  

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Se ci rendiamo conto che queste distanze non sono state rispettate e il dialogo pacifico con il nostro vicino non è sufficiente a risolvere la questione, è opportuno rivolgersi al giudice competente, che disporrà il taglio insindacabile degli alberi posti troppo vicino al confine di proprietà.

In nessun caso ci è concesso di agire sulle piante e sugli alberi del vicino, potando i rami che eventualmente finiscono nella proprietà, perché altrimenti saremmo noi a passare dalla parte del torto.

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Fonte: Codice Civile

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