Bollette luce e gas: Enel, Eni e le altre società sono autorizzate ad alzare i prezzi, ma solo in questo caso ribadito dall’AGCM

Dopo l'intervento del Consiglio di Stato, anche l'Agcm ha ribadito che le società fornitrici di energia sono autorizzate ad aumentare i prezzi in una specifica circostanza, vediamo quale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) torna su una questione che in questo periodo tocca molto da vicino le famiglie e le imprese italiane: gli aumenti nelle bollette di luce e gas. Forse ricorderete che lo scorso 12 dicembre aveva avviato sette procedimenti istruttori e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato, ovvero Enel, Eni, Edison, Acea, Hera, A2A e Engie.

Nel mirino dell’Antitrust erano finite le proposte di variazione del prezzo della fornitura di elettricità e gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali.

A fine dicembre è arrivata la conferma: sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, l’Agcm ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre nei confronti di 5 società – Enel, Eni, Edison, Acea e Engie – sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza (in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022).

Invece, gli altri due fornitori di energia – ovvero e Hera e A2A – si sono visti revocare i provvedimenti cautelari perché hanno agito in maniera regolare.

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Quando l’aumento di prezzo è legittimo?

Tuttavia, come ribadito dall’Autorità, c’è un caso in cui le aziende in questione possono alzare i loro prezzi: ovvero quando il contratto di luce e gas è scaduto.

Il Consiglio di Stato, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato al solo “ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”.

In poche parole se il prezzo sale al rinnovo di un contratto in scadenza, questo comportamento è assolutamente legittimo da parte del fornitore, che in realtà non sta modificando quello precedente.

Negli altri casi, invece, gli incrementi non sono ammessi. Nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza. – chiarisce l’Agcom – Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.

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Fonte: AGCM

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