Mancato rimborso dei voli, maxi-multa milionaria a Ryanair, EasyJet e Volotea

L'AGCM sanziona EasyJet, Ryanair e Volotea per i mancati rimborsi ai clienti successivamente alla cancellazione dei voli programmati

L’AGCM sanziona EasyJet, Ryanair e Volotea per i mancati rimborsi ai clienti successivamente alla cancellazione – a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – dei voli programmati.

Tutti quanti avevano prenotato un volo aereo durante lo scorso anno, magari per una vacanza o per un viaggio di piacere, si sono visti negare il rimborso dovuto al Covid, sostituito con un voucher dello stesso valore economico del biglietto da utilizzare presso la stessa compagnia aerea. Ora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le compagnie aeree lowcost EasyJet (per 2,8 milioni di euro), Ryanair (per 4,2 milioni) e Volotea (per 1,4 milioni) per pratiche commerciali scorrette.

Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.

Inoltre, sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre – e in alcuni casi anche costringere – il consumatore a scegliere e/o ad accettare il voucher invece del rimborso.

Ulteriori accuse riguardano la compagnia inglese Ryanair. La campagna pubblicitaria promossa dall’azienda a partire da giugno 2020 e diffusa attraverso i principali mezzi di informazione sponsorizzava la possibilità per i viaggiatori di cambiare il proprio volo in maniera gratuita (attraverso il claim “Nessuna penale per il cambio” o similari), nascondendo l’imposizione di tariffe più alte di quelle che venivano contestualmente praticate sul proprio sistema di prenotazione e prevedeva comunque la penale se il cambio volo avveniva nei 7 giorni precedenti la partenza.

Fonte: AGCM

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