Collaboratori domestici: posso continuare a far venire a casa colf, babysitter e dog sitter in zona rossa?

Posso continuare a far venire a casa colf, babysitter e dog sitter? I collaboratori domestici possono spostarsi in zona rossa?

Posso continuare a far venire a casa colf, babysitter e dog sitter? I collaboratori domestici possono spostarsi per andare a lavorare nelle case in zona rossa?

I collaboratori domestici possono lavorare anche in zona rossa, purché siano muniti di regolare contratto e di autodichiarazione, fornita dal Ministero degli Interni (e scaricabile qui).

A rispondere è anche una specifica Faq del governo in cui si legge:

“L’attività di dog sitting è consentita dal Dpcm? Sì, trattandosi di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”.

Come fare, quindi, se avete necessità di ricorrere a una babysitter per badare ai bambini piccoli, di un aiuto per i bimbi impegnati nella dad, mentre lavorate o di un aiuto in casa o con il cane, è possibile regolarizzare il collaboratore anche attraverso una collaborazione occasionale, attivabile con il “libretto famiglia”.

Leggi anche: Congedi parentali e bonus babysitter, spettano a chi lavora in smart working?

Come funziona il libretto famiglia

Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Tale importo è volto a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Come spiega l’Inps, può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato. 

L’utilizzatore deve comunicare, al termine della prestazione lavorativa, i seguenti dati:

  • i dati identificativi del prestatore
  • il compenso pattuito
  • il luogo di svolgimento della prestazione
  • la durata
  • l’ambito di svolgimento.
  • Insieme alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore (il/la baby sitter) riceve una notifica tramite mail o SMS.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

In questo modo a essere tutelato non è solo il prestatore, ma anche il datore di lavoro.

Stop, quindi, al lavoro in nero, una grande piaga che affligge il nostro Paese, e fortemente il settore delle collaborazioni domestiche. La stretta sugli spostamenti, insomma, rischia di avere un effetto (indiretto) sul contrasto al sommerso.

Ovviamente… bisogna indossare la mascherina!

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