Dal 4 maggio si possono incontrare i “congiunti”. Ma chi sono? Non i fidanzati…

Il Dpcm del 4 maggio parla di congiunti con riferimento alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Chi sono i congiunti? Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha nominato la parola congiunti all’interno del Dpcm del 4 maggio che dà ufficialmente, l’avvio alla fase due, dell’emergenza coronavirus, sembra essere tra le parole più ricercate sui motori di ricerca online. All’articolo 1 del Dpcm si legge con riferimento alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:

“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

E proprio come dicevamo, la parola congiunti ha già creato polemiche sul web. Vediamo perché si è creata questa piccola querelle che annovera anche Cathy La Torre, avvocato di Odiare ti costa, tra i tanti che hanno delle perplessità.

“Il modulo dice congiunti. Domani sottoporrò un quesito al Ministero Interni se la dicitura possa intendersi anche per partner/compagni/compagne/fidanzati/fidanzate”, scrive l’avvocato.

Noi abbiamo contattato lo Studio Legale F&P ed ecco cosa ci hanno risposto gli avvocati Francesca Fabri e Luca Petretto.

“Il Dpcm autorizza gli spostamenti per incontrare i “congiunti” senza fornire un elenco o una definizione di tale termine e lasciando, di fatto, grandi dubbi a tutta la popolazione che vorrebbe, finalmente, ricongiungersi con i propri affetti se pur temporaneamente e con il rispetto delle norme di sicurezza.Purtroppo, neanche il contesto normativo italiano non è di grande ausilio in questa fase”, ci dicono gli avvocati.

A livello normativo, spiegano Fabri e Petretto, nel diritto civile italiano non esiste una definizione di “congiunti”, individuando il codice civile agli artt. 74 e ss. il rapporto di parentela con l’indicazione delle linee e dei gradi. Il codice penale, invece, all’art. 307 comma 4 c.p.p. annovera tra le sue definizioni quella di “prossimi congiunti” e cioè : “gli ascendenti (padre, madre, nonno, nonna, bisnonno,bisnonna), discendenti (figlio/a, nipoti) , coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado (i parenti del coniuge), gli zii e i nipoti”.

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“Tuttavia, il Dpcm non richiama la definizione di “prossimi congiunti”, ma semplicemente quella di “congiunti”, apparentemente (o forse volutamente?) più ampia rispetto la succitata definizione penalistica”, continuano.

E arriviamo alla Cassazione che nella sentenza 46351/14, in contesto risarcitorio, ha esteso il concetto di prossimi congiunti che, si ripete, sempre a fini risarcitori, potrà essere inteso quale “saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.

“Nel caso di specie la Corte era chiamata a valutare, ai fini della procedibilità e quantificazione domanda di risarcimento del danno da incidente stradale che aveva provocato la morte del fidanzato, il ruolo e il legame affettivo della fidanzata anche non convivente more uxorio”, dicono ancora.

Alla luce di tutto ciò, senza precisazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornire un’indicazione univoca al cittadino che dal 4 maggio vorrà muoversi per far visita ai propri “congiunti”, chiosano gli avvocati.

La linea finora ipotizzata è che si potranno vedere coniugi, genitori, nonni, zii, fratelli, figli e nipoti, sempre con distanze di sicurezza, ma non si potranno incontrare fidanzati e fidanzate perché con questi ultimi non si hanno legami di sangue. Per questo online è già nata una petizione che recita:

A seguito del DPCM in data 26 aprile 2020 del Consiglio dei ministri, reputiamo inaccettabile poter visitare un parente, anche se anziano e più a rischio, rispetto a un fidanzato-a o a qualsiasi unione non civile. Chiediamo che sia possibile far visita all’interno dei domicili dei rispettivi fidanzati evitando assembramenti, esattamente come per i parenti.

Potete trovare il DECRETO QUI

Chi volesse firmare la petizione CLICCA QUI

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