Aumenti nelle bollette di luce e gas: come chiedere il rimborso dopo la maxi multa dell’Antitrust ai fornitori di energia

Come richiedere un rimborso se si ha un contratto con uno dei fornitori di energia multati dall'Antitrust? Vi illustriamo tutti gli step da seguire e le tempistiche previste

Negli ultimi giorni sono finite sotto i riflettori alcune note società energetiche per essere state sanzionate dall’Antitrust. A essere oggetto del provvedimento le aziende Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia. Per questi fornitori di energia è scattata una multa complessiva pari a 15 milioni di euro per aver spinto, attraverso pratiche commerciali aggressive, i loro clienti a pagare di più in bolletta.

Le società, infatti, condizionavano i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, violando la normativa che prevedeva un divieto agli incrementi unilaterali dei costi in bolletta dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023.

In tanti adesso si stanno chiedendo se, visto che hanno sborsato di più, possono avere diritto ad un rimborso per il danno subito. La risposta è sì. È possibile presentare un reclamo al fornitore energetico che ha modificato il contratto in maniera unilaterale.

Come funziona il servizio di conciliazione Arera

Nel caso in cui non si abbia alcuna risposta entro 40 giorni, si può procedere attivando la procedura di conciliazione, un utile servizio messo a disposizione dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Per avviarla bisogna registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’Associazione o di altro delegato, il cliente/utente finale domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione on line della procedura.

La pratica è gratuita e l’iter si conclude in un termine massimo di 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di conciliazione completa. Come spiega l’ARERA, il servizio conciliazione può disporre una proroga di 30 giorni al massimo, anche su richiesta del conciliatore nei casi di controversia complessa oppure su richiesta congiunta e motivata delle parti.

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Fonte: Arera 

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