Se hai messo online un annuncio per vendere cani o gatti senza questi codici rischi fino a 5000 euro di multa

Per vendere cani o gatti, sia online che tramite annunci su carta stampata, vi è ora bisogno di un identificativo. Ecco cosa stabilisce il Decreto legge 135/2022 per quanto concerne la vendita dei cosiddetti animali da compagnia e le sanzioni previste in caso di trasgressione

Con il Decreto legislativo n. 135 del 5 agosto 2022 cambiano le norme circa la vendita e il possesso degli animali in Italia a seguito del Regolamento comunitario 2016/429 che disciplina il commercio, l’importazione e la conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica. Tale regolamento si applica anche agli animali di compagnia oltre che alle specie selvatiche ed esotiche.

Ma cosa dice per l’esattezza questo Decreto? Al fine di ridurre il rischio di focolai e zoonosi la legge intende tracciare il commercio di cani e gatti sul territorio nazionale attraverso dei codici. Dall’articolo 11 si apprende, infatti, che chiunque voglia vendere o cedere un animale dovrà essere munito dell’identificativo dell’animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge e renderlo disponibile su richiesta delle autorità.

Questo vale sia per gli annunci postati online che quelli su carta stampata. Oltre a tale identificativo il venditore dovrà fornire anche una certificazione medico veterinaria attestante lo stato di salute dell’animale. Chi sarà sprovvisto dei seguenti documenti sarà punito con multe salate.

Le sanzioni amministrative previste partono da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 5.000 euro. Saranno i servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti a controllare il rispetto della normativa e a segnalare eventuali contravvenzioni.

Quali altri animali di compagnia sono interessati dal Decreto

Come abbiamo visto il Decreto 135/2022 si applica agli animali di compagnia, cani e gatti in primis. Vi sono tuttavia altri animali che rientrano in questo elenco secondo quanto chiarisce l’Allegato I del Regolamento comunitario 2016/429.

Nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si distinguono, infatti, più specie di animali da compagnia, raggruppati in due parti, Parte A e Parte B.

Parte A

  • Cani (Canis lupus familiaris)
  • Gatti (Felis silvestris catus)
  • Furetti (Mustela putorius furo)

Parte B

  • Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea)
  • Animali acquatici ornamentali
  • Anfibi
  • Rettili
  • Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae).
  • Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Prima di acquistare un cane, un gatto o un qualunque altro animale da compagnia valuta l’ipotesi di adottarlo. Ve ne sono a migliaia in cerca di una casa. Invece di incentivare un vero e proprio mercato, mettiti prima in contatto con i rifugi e o con le associazioni che si occupano di animali abbandonati. L’amico animale che hai sempre desiderato potrebbe essere proprio lì.

Fonte: Gazzetta ufficiale 

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