Rifiuti pericolosi, con il decreto Cura Italia “licenza” di creare ‘mini-discariche’ nei capannoni

Una norma del Cura Italia stabilisce che il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito fino al doppio dei quantitativi di rifiuti previsti.

Convertito in legge, il decreto 17 marzo 2020, n. 18, l’ormai celebre “Cura Italia” ha modificato tra le altre cose la quantità di rifiuti che è possibile stoccare in azienda. Una norma in particolare stabilisce che il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito fino al doppio dei quantitativi di rifiuti previsti. Permette, quindi, alle imprese di derogare alla legge che impone di gestire i rifiuti urbani industriali secondo criteri precisi. Ma di cosa si tratta nello specifico?

L’articolo 113-bis inserito nella legge di conversione del Cura Italia consente un deposito temporaneo dei rifiuti fino al doppio rispetto a prima e anche per un più lungo periodo di tempo, però rimane il fatto che negli impianti di incenerimento per rifiuti sanitari è presente una capacità inutilizzata di 200mila tonnellate annue.

L’articolo ha di fatto aumentato in via definitiva i limiti rispetto alla quantità di rifiuti e al tempo di permanenza in un deposito temporaneo, senza alcuna autorizzazione, prima che questi vengano avviati allo smaltimento o al recupero. In pratica, è consentito un deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a prima, ovvero fino a 60 metri cubi (di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino a 18 mesi (prima era un anno).

Ecco come recita l’articolo 113 bis, Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale:

“1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”. 

Nello specifico, quindi, l’articolo 113 bis allarga le maglie dello stoccaggio dei rifiuti nei capannoni o sui piazzali dell’azienda con due concessioni. Una consente di raddoppiare le quantità che si possono non avviare a smaltimento: il quantitativo massimo è salito 60 metri cubi, di cui 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; l’altra allunga il limite temporale fino a 18 mesi. E sui piazzali delle aziende da qualche settimana si può stoccare anche molto altro: qualsiasi tipo di rifiuto anche pericoloso, elettronico o gli scarti di lavorazione.

La norma non soltanto è a tempo illimitato, ma riguarda tutti i tipi di rifiuti urbani, compresi quelli speciali e pericolosi, perché deroga all’articolo 183 del decreto legislativo 152 del 2006 (i rifiuti speciali comprendono la categoria dei rifiuti industriali, artigianali, agricoli e commerciali, derivanti da materiali da costruzione, demolizione e scavo; derivanti dal trattamento di rifiuti solidi urbani; mentre i rifiuti pericolosi comprendono quelli che, per la presenza di alcune sostanze in concentrazioni superiori a determinati limiti, sono possono rappresentare un pericolo per l’ambiente o la salute dell’uomo).

Come stabilisce il “Cura Italia”,  infine, le misure sono concesse a sostegno delle imprese e sono connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il bello è che però l’articolo 113 bis non fa nessun riferimento a una scadenza e quindi vale per sempre. Le deroghe, cioè, sono a tempo indeterminato.

“Il rischio – denuncia Stefano Ciafani dalle pagine del Corriere della Sera – è quello di avere un aumento di mini discariche nei capannoni”.

Già perché tutto si riconduce anche e soprattutto alla definizione di “temporaneo”.

L’art. 183, comma 1, lett. bb) del Decreto legislativo n. 152/2006 viene riformulato alla luce del “Cura Italia” così:

“Il deposito temporaneo: Raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a diciotto mesi;
  • il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • vano rispettate le norme su imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
  • per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

Quindi, per un deposito temporaneo di rifiuti si potrà considerare un quantitativo massimo pari a 60 metri cubi (di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e un limite temporale massimo fino a 18 mesi.

Ci si chiede, allora, quanto di “temporaneo” ci sia in questo deposito. Come dicevamo, l’articolo 113-bis non stabilisce un termine per l’operatività della deroga. La norma è pensata come transitoria, ma pare proprio sia destinata ad essere vigente anche dopo la fine della pandemia.

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