Quarto conto energia: gli incentivi al fotovoltaico dal 1 giugno 2011

Il Quarto Conto Energia, che ridefinisce il sistema di incentivi al fotovoltaico, è legge: il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Maggio scorso. In attuazione del Decreto Romani sulle energie rinnovabili, il Quarto Conto Energia (Decreto Ministeriale 5 Maggio 2011) si applica, innanzitutto, agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 31 Maggio 2011 (giorno in cui cesserà la vigenza del Terzo Conto Energia) fino al 31 dicembre 2016.

Il Quarto Conto Energia, che ridefinisce il sistema di incentivi al fotovoltaico, è legge: il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Maggio scorso. In attuazione del Decreto Romani sulle energie rinnovabili, il Quarto Conto Energia (Decreto Ministeriale 5 Maggio 2011) si applica, innanzitutto, agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 31 Maggio 2011 (giorno in cui cesserà la vigenza del Terzo Conto Energia) fino al 31 dicembre 2016.

L’obiettivo nazionale di potenza installata da fotovoltaico è di circa 23 000 MW. Il costo annuo, per coprire gli incentivi da assegnare ai proprietari degli impianti fotovoltaici, è stimato in 6-7 miliardi di euro.

È stata fatta una divisione tra piccoli impianti e grandi impianti.

Sono considerati piccoli impianti quelli fino a 1000 Kw di potenza installata realizzati sugli edifici, quelli fino a 200 Kw di potenza installata operanti in regime di scambio sul posto ma anche quelli realizzati su edifici o aree di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni senza alcuna limitazione di potenza installata, il che ha provocato qualche polemica.

Per i piccoli impianti, dunque, non è previsto alcun limite massimo di spesa per tutto il 2011 e per tutto il 2012. Si procederà con un sistema di riuduzioni semestrali solo a partire dal 2013, secondo il cosiddetto modello tedesco.

Sebbene l’introduzione del modello tedesco sia prevista per il 2013, tuttavia per i grandi impianti, cioè tutti gli altri impianti che non rientrino nelle precedenti limitazioni, è previsto un sistema di riduzioni con tetti di spesa calcolati su base semestrale, con uno schema che tenga conto di obiettivi indicativi di potenza ai quali corisponderanno costi indicativi di incentivazione. Il superamento dei costi indicativi (anche per i piccoli impianti a partire dal 2013) non limiterà l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determinerà una riduzione delle stesse per il periodo successivo. La stessa cosa, a partire dal 2013, avverrà anche per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e pergli impianti a concentrazione: in caso di superamento dei costi indicativi, ci sarà una riduzione delle tariffe incentivati nel semestre successivo.

Alle installazioni che prevedono la rimozione dell’amianto è assegnato un premio di 5 €cent/kWh, mentre un premio del 10% è destinato a chi installa pannelli fotovoltaici italiani od europei.

Per ottenre gli incentivi, biosgnerà rispettare determinate procedure, diverse a seconda dell’entrata in esercizio degli impianti: i grandi impianti che entreranno in esercizio entro il 31 agosto 2011, potranno accedere direttamente alle tariffe incentivanti, previa comunicazione al dell’entrata in esercizio al GSE . Invece, i grandi impianti che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 e fino a tutto il 2012, per poter accedere alle tariffe incentivanti dovranno essere inscritti in un registro informatico apposito tenuto dallo stesso GSE, all’interno dei limiti di costo definiti per ciascun periodo.

Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 (non obbligati all’iscrizione al registro GSE) e per quelli iscritti nel registro per il 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, i costi eccedenti saranno, per così dire, detratti dal periodo successivo. Nel secondo semestre 2012, infatti, ci sarà una riduzione di ammontare uguale a quello dell’eccedenza.

Per ottenere gli incentivi, tuttavia, ci sarà bisogno anche di una certificazione di fine lavori, da consegnare entro 7 mesi (9 mesi per gli impianti oltre 1 MW) dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti, iscritti nell’apposito registro, che il GSE pubblicherà sul sito internet entro 15 giorni dalla fine del periodo semestrale di riferimento. La tariffa incentivante sarà quella in viogore al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

Per il 2011 e il 2012, i grandi impianti devono essere iscritti nel registro del GSE inviando la documentazione necessaria ( indicata nell’allegato 3 a del decreto). Per il 2011, le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. In caso di ulteriore disponibilità, nell’ambito del limite di costo fissati, il registro potrebbe essere riaperto dal 15 al 30 settembre 2011. Per il primo semestre 2012, le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 novembre 2011 (con eventuale riapertura dal 1° al 31 gennaio 2012). Per il secondo semestre 2012 , invece, si ci potrà inscrivere nel registro nel periodo che va dal 1° al 28 febbraio 2012. Anche in questo caso, qualora i limiti di costo fissati non siano stati superati, ci si potrà iscrivere nel “periodo di riparazione”, dal 1° al 31 maggio 2012.

Il GSE formerà una graduatoria e, come detto, la pubblicherà sul proprio sito entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. L’iscrizione dell’impianto al registro, tuttavia, decadrà qualora venisse accertata la mancanza della certificazione di fine lavori. La graduatoria non è soggetta a scorrimento, salvo cancellazioni a cura del GSE, di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi. .

Entro 15 giorni solari dall’entrata in esercizio dell’impianto, il responsabile dell’impianto fotovoltaico dovrà far arrivare al GSE la richiesta di incentivo, completa della documentazione prevista dall’allegato 3-C. I gestori di rete hanno l’obbligo di collegare gli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08. Dopo aver fatto le opportune verifiche, il GSE erogherà gliincentivi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui il gestore di rete non rispetti i tempi per la connessione, previsti dalla Delibera ARG/elt 99/08, e questo ritardo comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si avrà diritto ad un indennizzo, secondo le norme fissate dalla delibera ARG/elt 181/10 dell’Authority.

Potranno beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, soggetti pubblici ma anche condomini, per impianti fotovoltaici di almeno 1 kW, conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 1 e al Dlgs 28/2011, e che siano nuovi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

 

Le tariffe incentivanti, differenziata per potenza dell’impianto e per periodo temporale secondo le tabelle contenute nell’allegato 5 al decreto, sono riconosciute per 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto e saranno costanti in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

 

I piccoli impianti su edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti ordinarie. È previsto un premio:
– per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia;
– del 5% per gli impianti ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
– del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni sotto i 5000 abitanti;
– di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture in amianto;
– del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile per almeno il 60% ad una produzione realizzata nell’Unione europea.

 

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e quella per “altri impianti fotovoltaici”. Il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non deve superare il 50%.

Andrea Marchetti

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