Seggiolini anti-abbandono, è caos! Assurde le sanzioni da subito. A chi rivolgersi in caso di multa

Da oggi è in vigore il decreto sui dispositivi anti-abbandono e il Ministero dei Trasporti potrebbe anche decidere di far scattare sin da subito sanzioni.

Seggiolini anti-abbandono, la confusione regna sovrana. Come c’era da aspettarsi, una legge che ha avuto un iter piuttosto travagliato oggi trova improvvisamente piena applicazione: da oggi 7 novembre è in vigore il decreto attuativo sui dispositivi anti-abbandono e, all’ultimo secondo, il Ministero dei Trasporti potrebbe anche decidere di far scattare sin da subito sanzioni per chi non li ha ancora posizionati in auto.

Una legge che fin dagli albori abbiamo sostenuto oggi diventa una vera barzelletta e un paradosso tutto italiano, sulle spalle dei genitori che ora sarebbero costretti di punto in bianco a comprare dispositivi che potrebbero non essere a norma e senza –  tra l’altro – poter beneficiare dell’incentivo (che comunque rimane ipotetico perché ancora è solo promesso)

Con questi tira e molla e incongruenze di procedura, in effetti, non è stato dato né alle famiglie il tempo necessario per adeguarsi alla norma né ai produttori e ai distributori il modo di rifornire i negozi (dove di certo non c’è il numero di prodotti sufficiente a coprire il fabbisogno dei circa 1,8 milioni di bambini di età inferiore ai 4 anni).

Cosa è successo

La data prevista per l’obbligo di dotazione di seggiolini con dispositivo anti-abbandono per chi trasporta bimbi fino a 4 anni  sembrava essere il 6 marzo 2020, ovvero 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo firmato ad inizio ottobre, ma con una nota il Ministero dell’Interno ha spiazzato tutti fissandola al giorno stesso dell’entrata in vigore, ossia il 7 novembre 2019. Perché questa paradossale incoerenza?

Il fraintendimento sarebbe sorto dalla discrepanza tra il Dm Infrastrutture del 2 ottobre 2019 e la legge 117/2018 che prevedeva, nella stessa frase, 120 giorni di tempo prima dell’obbligo a partire dall’entrata in vigore del Decreto (il 7 novembre) e il 1° luglio 2019 come data da cui cominciare a contare i 120 giorni.

In barba a mille indicazioni tutte poco chiare, ieri una nota del Ministero dei Trasporti ha decretato che “Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.“.

Così come poi anche precisato dal Minstero dell’Interno, che chiarisce anche che “la misura è stata introdotta dal regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Codice della strada, che disciplina l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini“.

La Polizia di Stato inoltre sottolinea che “i dispositivi possono essere già integrati nel seggiolino, possono costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo, oppure essere indipendenti sia dal seggiolino che dal veicolo. Non necessitano di omologazione, ma devono essere conformi alle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato A al decreto. In particolare, il sistema antiabbandono deve dare un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l’attenzione del conducente attraverso segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, nonché avere la capacità di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente“.

Tutto chiaro sul come, insomma, ma in tutti i casi, non c’è un preciso riferimento all’avvio delle attività sanzionatorie e anche questo ha fuorviato. In tutte le note, cioè, non si legge che chi da oggi non ha questi dispositivi potrebbe essere multato.

Sottigliezze? Come dobbiamo regolarci?

Purtroppo ci tocca dare per scontate le eventuali multe, perché così stabilito in Gazzetta Ufficiale:

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 333“.

E nella Circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza 6 novembre 2019:

Le disposizioni operative del decreto ministeri aIe sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117“.

Come comportarci allora?

Innanzitutto, confidare nel fatto che in un così breve giro di tempo ci si riorganizzi anche sul fronte del rispetto del Codice stradale e che non ci sia nessuno che eroghi multe rispetto a una norma così mal strutturata.

Nel caso incorriate in queste ore in una sanzione, appellatevi al fatto che le indicazioni contenute nel decreto attuativo sono passibili di interpretazione e rivolgetevi alle associazioni dei consumatori per chiedere di aiutarvi a sospendere le sanzioni fino a quando non sarà fatta piena chiarezza. Sarebbe buona norma, insomma, che i consumatori vengano istruiti adeguatamente sulla nuova normativa, sui modelli omologati e soprattutto sulle modalità per accedere all’incentivo.

Poi, comprare i dispositivi (i cui prezzi sono magicamente lievitati), tenendo a mente caratteristiche tecniche come:

  • innesco automatico
  • segnali luminosi, o di vibrazione o di chiamata o di sms o di collegamento al cellulare per avvisare della presenza bebè a bordo
  • se a batterie, devono segnalare il loro stato di carica

Per questi dispositivi, infine, non c’è omologazione, ma un’auto-certificazione della casa produttrice che il dispositivo abbia eseguito test senza alterare la capacità protettiva del seggiolino.

E qui sottolineiamo un’altra grande falla della legge: in quanti potrebbero semplicemente “manomettere” un seggiolino? E, in più, ad oggi non si sa quali siano i dispositivi in commercio che effettivamente corrispondo ai requisiti di legge perché le case produttrici non hanno avuto il tempo di adeguarsi. Noi abbiamo provato a fare un elenco di quelli con adeguata certificazione prevista.

Gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono

Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.

Nei prossimi giorni verrà approvato il Decreto che disciplina le “modalità per l’erogazione del contributo”, si legge nella nota del Mit.

Quindi, il Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria prevedrebbe anche degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono. Come si spiega su Altroconsumo, secondo la norma è stato creato di un fondo di 14,1 milioni di euro nel 2019 che si aggiunge agli stanziamenti già previsti dalla Finanziaria dell’anno scorso (1 milione di euro nel 2019 e 1 milione di euro nel 2020). Per questo sarà riconosciuto un contributo di 30 euro per ogni dispositivo acquistato fino all’saurimento delle risorse.

Dal momento che sono circa 1,8 milioni i bambini interessati dall’obbligo, facendo i calcoli le risorse stanziate non basteranno, ma solo entro dicembre (e cioè entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto), saranno emanate le istruzioni per il riconoscimento del contributo. Solo allora, insomma, sapremo forse come regolarci con il contributo.

Attendiamo fiduciosi, intanto qui trovate tutti i dispositivi anti-abbandono da poter scegliere.

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Germana Carillo

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