Bonus baby sitter e congedi parentali: come richiedere gli aiuti per le famiglie

Ecco tutte le misure introdotte dal decreto cura Italia afavore delle famiglie. Confermato il bonus baby sitter, il congedo di 15 giorni e lo stop ai mutui

Le famiglie italiane potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto marzo, che prevede vari aiuti contro l’emergenza coronavirus e gli innumerevoli disagi che ha creato, soprattutto ai lavoratori. Una manovra economica poderosa, ha detto il Presidente Conte.

Confermati i 25 miliardi a disposizione, di cui 1,2 miliardi di euro destinati ai genitori che si sono trovati a far fronte a una situazione eccezionale, con la chiusura di tutte le scuole.

La bozza in circolazione da giorni è stata confermata. Sarà inoltre possibile usufruire di 12 giorni di permessi per 104 per i mesi di marzo e aprile, con uno stanziamento di 500 milioni di euro.

Vediamo quali sono le nuove misure introdotte per sostenere le famiglie italiane e come richiedere il bonus baby sitter e il congedo parentale.

Congedo parentale extra di 15 giorni al 50% della retribuzione

Si comincia dal congedo parentale, che sarà pari a 15 giorni retribuiti al 50% a partire dal 5 marzo. Sarà disponibile per tutti i dipendenti, pubblici e privati, che hanno figli fino a 12 anni di età. Nessun limite di età in caso di figli disabili.

Chi ha figli tra 12 e 16 anni avrà a disposizione un congedo speciale non retribuito. Nel caso di genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, l’astensione dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole prevede anche divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La condizione è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Voucher baby sitter da 600 euro (ma senza congedo parentale)

Invece di richiedere il congedo parentale, i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli al di sotto dei 12 anni di età potranno ottenere il bonus baby-sitter. In questo caso, a disposizione vi sono 600€ erogati tramite il libretto famiglia.

Tale cifra sale a 1.000 euro per i bambini che hanno meno di 12 anni, figli del personale sanitario, medici, infermieri, esperti di laboratorio in servizio.

Come richiedere il congedo parentale e il bonus baby sitter

Il congedo parentale va richiesto al proprio datore di lavoro tramite la sezione dedicata, reperibile sul sito dell’Inps.

Clicca qui per accedere

Il bonus baby sitter invece sarà erogato attraverso del cosiddetto “libretto famiglia” che dal 2017 ha sostituito i vecchi voucher. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Tale importo è volto a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Come spiega l’Inps, può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”. 

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato. Clicca qui per accedere

L’utilizzatore (il genitore) deve comunicare, al termine della prestazione lavorativa, i seguenti dati:

  • i dati identificativi del prestatore
  • il compenso pattuito
  • il luogo di svolgimento della prestazione
  • la durata
  • l’ambito di svolgimento.

Insieme alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore (il/la baby sitter) riceve una notifica tramite mail o SMS.

Stop ai mutui casa

Sospese anche le rate del mutuo per la prima casa senza restrizioni di Isee e anche per i lavoratori autonomi. Il decreto cura Italia ha ampliato quanto già previsto dal Fondo Gasparrini, che finora era riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza. Secondo le ultime novità introdotte, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa presentando un’autocertificazione in cui si dichiara un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza.

Lo stop potrà essere pari a 18 mesi.

Fonti di riferimento: Governo

AGGIORNAMENTO 18/03, TESTO IN GU

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e conferma:

Articolo 23

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Articolo 24

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020. Al personale sanitario tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Articolo 25

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica Il comma 2 estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori di 12 anni, previsto dall’articolo 23, comma 8, per i lavoratori del settore provato, elevandone il relativo importo a 1000 euro.

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