Figlio in quarantena: ho diritto al congedo straordinario Covid anche per il 2021?

Anche nel 2021 torna il congedo covid al 50% per i genitori, anche se non per tutti. Cambiano le regole e i requisiti rispetto al 2020

Anche nel 2021 torna il congedo covid al 50% per i genitori, anche se non per tutti. Cambiano le regole e i requisiti rispetto al 2020. Che fare se ho un figlio in quarantena? Posso ancora usufruire del congedo?

Una domanda che in questi giorni si stanno ponendo in tanti. Ma a fare chiarezza è l’Inps con la circolare del 12/01/2021 che ha confermato i timori che circolavano da tempo. Il congedo parentale Covid è scaduto il 31 dicembre 2020 ma per il 2021 l’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un Congedo straordinario per i genitori dipendenti solo in alcuni casi:

  • in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse;
  • per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove si trova la scuola.

Tutti gli altri si troveranno in difficoltà non avendo le stesse misure di cui hanno usufruito nel 2020. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per il congedo covid-2021, come richiederlo e cosa spetta a chi non rientra tra le due categorie che ne hanno diritto.

Congedo straordinario covid 2021

Spiega l’Inps che i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a un congedo indennizzato pari al 50% della retribuzione da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse. Il congedo può essere usato anche dai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Sono eclusi però sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Ma c’è una limitazione: può essere richiesto solo nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Requisiti per ottenere il congedo Covid 2021

Oltre a quelli già citati, un genitore lavoratore per ottenere il congedo covid 2021 deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

“Si ricorda che in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c), posto che il requisito di cui al punto a) deve sempre sussistere, era possibile fruire, fino al 31 dicembre 2020, del congedo di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dal decreto-legge n. 137/2020 (di seguito, anche “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”), secondo le indicazioni operative fornite con la circolare n. 132/2020”.

Spiega l’Inps che, ad esempio, nel caso di figlio frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione deriva da un diverso provvedimento rispetto all’Ordinanza del Ministro della Salute, si poteva richiedere il congedo di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 in presenza dei previsti requisiti di legge. Ma ora non più.

Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza

Il congedo può essere fruito per i periodi indicati nell’Ordinanza del Ministro della Salute relativi alle zone di appartenenza quindi la durata massima del congedo coincide con tale periodo.

Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica

Non si può richiedere il congedo Covid nei seguenti casi:

  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
  • è compatibile la fruizione del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • è compatibile la fruizione del congedo con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo;
  • è possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Come richiedere il congedo covid 2021

Non sono ancora state rese note le le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ma fa sapere l’Inps che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento) e tramite i Patronati.

Che fare se un genitore non rientra in queste categorie?

Purtroppo rimane esclusa da questa agevolazione un’ampia platea di famiglie. Cosa accade ad esempio se i figli che frequentano le scuole dell’infanzia o della primaria sono in quarantena? O se la scuola viene chiusa?

Al momento l’unica possibilità è quella di richiedere il lavoro agile fino al 31 marzo visto che anche per il bonus baby sitter la domanda scadeva il 31 dicembre 2020. Per ulteriore conferma abbiamo contattato l’Inps che ci ha confermato quanto abbiamo scritto. Nel caso di figli alle elementari e alla materna l’unico aiuto è fornito dal lavoro agile.

Secondo quanto riportato dal Ministero del Lavoro

“In base all’art. 21 bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, i genitori lavoratori dipendenti, il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o al quale è stata sospesa la didattica in presenza hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile utilizzando la procedura semplificata di comunicazione”.

Un problema non da poco per le famiglie italiane.

L’art 22 bis converto

Fonti di riferimento: Ministero del lavoro, Circolare n°2 del 12/01/2021 Inps, Ministero del Lavoro

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