Stop agli extra costi di disdetta anticipata: l’Agcom bacchetta le compagnie telefoniche

Gli operatori telefonici non possono far pagare il costo di attivazione agli utenti che lasciano in anticipo il contratto (prima di 24 mesi). Il nuovo principio, che salva parecchi consumatori da extra costi di disdetta è in una delibera che l’Autorità garante delle comunicazioni ha pubblicato oggi.

Nessun costo di attivazione da pagare se recedi prima da un contratto. La nuova delibera pubblicata in queste ore da Agcom parla chiaro: non è lecito che gli operatori telefonici chiedano agli utenti di pagare il costo di attivazione se lasciano in anticipo il contratto, prima cioè dei 24 mesi. Una strategia che finora ha voluto scoraggiare le eventuali disdette.

È la delibera 120/21/CONS che nello specifico va a sanzionare la Wind Tre per quasi un milione di euro per questo motivo. Ma sottolinea che il principio ha una valenza universale, dato che praticamente tutti gli operatori esercitano l’opzione di fare pagare l’attivazione solo a chi disdice prima dei due anni. 

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Tra l’altro, questi dei costi di attivazione “a scomparsa” è una delle lamentele più ricorrenti: gli utenti scoprono di doverli pagare solo dopo la disdetta. Anche questo è un punto contestato da Agcom in delibera.

Com’è noto – si legge nella delibera – l’art. 1, comma 3, del c.d. decreto Bersani, nel testo novellato dalla legge. n. 124/2017 (c.d. “Legge concorrenza”), oltre a confermare il principio generale secondo cui non possono essere imputate agli utenti spese non giustificate da costi degli operatori ha specificato che le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio“.

Inoltre, nel caso di contratti che includono offerte promozionali, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 3-ter, è altresì necessario che gli eventuali costi per il recesso anticipato siano anche “equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta“.

Nel 2018, in riferimento al tema delle promozioni, “l’Autorità ha chiarito che il valore del contratto è a sua volta definito come prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l’operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto almeno fino alla scadenza del primo impegno contrattuale“.

E quanto agli sconti sui contributi una tantum e sui prodotti? Tra questi c’è anche tutto il capitolo dei modem, che alcuni gestri fanno pagare solo se si disdice.

Bisognerà vedere come Agcom intenderà muoversi su questo tema, mentre è imminente l’esito della sentenza del Consiglio di Stato sulla delibera cosiddetta “modem libero“.

È agevole osservare che, per tali offerte, la rateizzazione del contributo di attivazione non solo non vale a mutarne la natura di servizio una tantum, ma è del tutto virtuale perché, come confermato anche dalle fatture accluse alla nota di riscontro, il relativo importo non viene addebitato nel corso del rapporto se l’offerta rimane attiva per tutta la durata contrattuale“, conclude Agcom.

Fonte: AGCOM

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