Anche le minorenni potranno acquistare la pillola dei 5 giorni dopo senza ricetta medica

Anche le minorenni potranno chiedere la pillola dei 5 giorni senza presentare una ricetta medica. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, che vuole perseguire lo scopo di tutelare la salute psicofisica e la vita del minore, nel pieno rispetto della sua dignità

Per acquistare la pillola dei 5 giorni dopo non servirà la ricetta medica nemmeno per le minori di 18 anni. Lo decide il Consiglio di Stato, che conferma così la sentenza del Tar del Lazio dello scorso giugno e respinge alcuni ricorsi di diverse associazioni “pro-vita”, che si basavano sul rapporto tra il consenso informato e i farmaci e sulla differenza tra un farmaco abortivo e uno contraccettivo.

La pillola si chiama “EllaOne” e ha il via libera dell’Ema e dell’Aifa per tutte le età. Si tratta di un “farmaco da banco” e le minorenni potranno andare liberamente in farmacia a comprarlo per evitare il rischio di una gravidanza indesiderata.

È legittima la determina con la quale l’Aifa ha modificato il regime di fornitura del medicinale “EllaOne”, comunemente noto come “pillola dei cinque giorni dopo”, eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di anni diciotto, non ponendosi l’eliminazione della prescrizione medica in contrasto da un lato con il diritto del minore ad una corretta informazione (non essendo sufficiente il foglio illustrativo di accompagnamento), dall’altra, con il diritto dei titolari della responsabilità genitoriale ovvero di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore – pur tenendo in considerazione la sua volontà – in relazione all’età, al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità, si legge nella sentenza.

La sentenza, inoltre, chiarisce che farmaco non deve essere confuso con l’interruzione della gravidanza, perché “il meccanismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione. Nessuna violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza è quindi configurabile“.​​​​​​​

Per il Consiglio di Stato, infine, una lettura costituzionalmente corretta “impone la protezione del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona, diritto quest’ultimo che sarebbe esposto al concreto rischio di frustrazione nel caso in cui si pretendesse, limitatamente al caso di specie – che attiene alla libertà sessuale e, più in generale, alla sfera privata – la necessità del consenso dei genitori o dei tutori“.

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Fonte: Consiglio di Stato

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