Spese per osteopata e fisioterapista, posso detrarle dalla dichiarazione dei redditi?

La detraibilità delle spese per fisioterapia e osteopata rimane uno degli argomenti più spinosi in fase dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione dei redditi: quali sono le spese mediche e sanitarie detraibili? E, soprattutto, se abbiamo fatto uno o più cicli di fisioterapia o simili, abbiamo diritto a qualche forma di rimborso? Facciamo il punto.

La detraibilità delle spese per fisioterapia, e ancor più quelle affrontate presso lo studio di un osteopata, rimane effettivamente uno degli argomenti più spinosi in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. La confusione spesso risiede nella differenza tra i diversi ruoli e tra i singoli casi.

La spese effettuate dal fisioterapista

Il fisioterapista viene annoverato tra le figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001. Per questo motivo, le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese dal fisioterapista sono detraibili senza necessità di una specifica prescrizione medica. Ma, ovvio, la fattura che lo specialista è tenuto a rilasciare dovrà chiaramente indicare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Lievemente diverso il caso di un massofisioterapista o di un terapista della riabilitazione. In questi casi le prestazioni sono detraibili solo se rese da soggetti che:

  • abbiano conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sulla fattura sia segnalato il possesso del diploma a tale data. Se non presente sulla fattura può essere documentata dalla copia del diploma o dello stesso attestato
  • abbiano conseguito entro il 17 marzo 99 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista
  • abbiano conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999 a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione all’elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.

“Tutte le spese sanitarie sono detraibili dal 730 con regolare ricevuta sanitaria da abbinare a prescrizione medica, questo dal 2020 è possibile solo tramite pagamento tracciato, o tramite bonifico bancario, assegno o mediante pagamento tramite POS. Pagare in contanti annulla il diritto a poter scaricare”, ci conferma il Dott. Davide Romano, fisioterapista.

Le spese effettuate dall’osteopata

La Circolare 11/E del maggio 2014 della Agenzia delle Entrate al punto 2.1 precisa che “Le spese per prestazioni di Osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili.” 

Leggi anche: Osteopatia: cos’è e quando rivolgersi all’osteopata

Ciò vorrebbe dire che le spese di osteopatia si possono portare in detrazione ma solo se le relative prestazioni sono rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute (per esempio da un fisioterapista) e alle condizioni che abbiamo visto sopra.

In ogni caso, bisogna ricordarsi che:

  • è possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. La detrazione spettante è quindi pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro
  • per usufruire delle detrazioni vanno indicate le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente e i giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione)
  • per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti soltanto dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”.
  • le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo. La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario). Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro
  • non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico

In base a quanto spiegato, quindi, le prestazioni rese da un osteopata non possono essere detratte tra le spese mediche/sanitarie nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi). Restano invece detraibili le prestazioni di osteopatìa riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, se rese da iscritti a tali professioni sanitarie. A titolo di esempio, la prestazione osteopatica resa da un fisioterapista, può essere detratta.

Fonte: Assocaf

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