Bonus Pubblicità 2020, risparmia il 50% sul tuo investimento su greenMe

greenMe.it in qualità di testata giornalistica (reg. Trib. Roma, n° 77/2009 del 26/02/2009) è uno dei quotidiani online interessati dal Decreto Rilancio.

greenMe.it in qualità di testata giornalistica (reg. Trib. Roma, n° 77/2009 del 26/02/2009) è uno dei quotidiani online interessati dal Decreto Rilancio e dunque programmare uno spazio pubblicitario nell’arco del 2020 sulle nostre colonne, oltre a garantire un’ottima visibilità, sarà molto più economico.

Valore del Bonus Pubblicità al 50%

A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano con il Decreto Rilancio” del 13 maggio 2020, nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 45 ha aumentato il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto dal “Cura Italia”) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Attraverso il “Bonus Pubblicità” viene trasformato in Credito d’Imposta il 50% delle spese pubblicitarie sostenute nel 2020.

Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in compensazione sul Modello F24, con l’obiettivo di aiutare le aziende ed i professionisti a crescere utilizzando la pubblicità.

L’obiettivo del Bonus Pubblicità è incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

Possono usufruire del bonus pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali.

Di seguito è riportato l‘articolo 188 del “Decreto Rilancio” che fa riferimento alle modifiche:

“All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MISE: e nazionali) analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’ innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020″.”

Come richiedere il bonus

Per poter usufruire del credito d’imposta al 50% sulla pubblicità, occorre programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2020.

La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal 1 al 30 settembre 2020. Durante questo periodo di tempo, deve essere inoltrato, tramite una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2020, compilando il Modello predisposto.  Sono stati stanziati 60 milioni di spesa.

Successivamente, entro il mese di marzo 2021, arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito.

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