Le U-Mask non si possono paragonare alle Ffp3, il Tar respinge il ricorso

Erano state sanzionate per pubblicità ingannevole le società che avevano messo sul mercato le mascherine in tessuto U-Mask equiparandole Ffp3

Erano state sanzionate per pubblicità ingannevole le due società che avevano immesso sul mercato le note mascherine in tessuto U-Mask equiparandole alle Ffp3

Il Tar del Lazio respinge il ricorso presentato dalla Pure Air Zone Italy Srl per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Antitrust con cui era stata irrogata nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy Srl una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 450mila euro.

Lo fa sapere l’Associazione dei consumatori Codici, che conferma che le “modalità ingannevoli e aggressive di mascherine U-Mask costituiscono pratiche commerciali scorrette“. Secondo l’Antitrust, infatti, le due società hanno indebitamente equiparato le loro mascherine ai dispositivi Ffp3 oltre ad aver vantato un’inesistente approvazione da parte del Ministero della Salute.

Nel respingere il ricorso – afferma Carmine Laurenzano, avvocato di Codici – il Tar sottolinea che i prodotti in questione possono essere comunque commercializzati rispettando i paletti fissati dall’Autorità. Quindi la strada da seguire è quella indicata dall’Antitrust e questo segna un altro punto importante a favore dell’azione intrapresa dalla nostra associazione per tutelare i consumatori.

Cosa era accaduto

Per oltre un anno, le due società hanno sponsorizzato su Internet le mascherine chirurgiche biotech “U-Mask” (nelle versioni “Model 2”, “Model 2.1” e “Model 2.2”), registrate come dispositivi medici, attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide e un’efficacia di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia. Non solo. Fino a febbraio 2021, le condizioni generali di contratto erano disponibili esclusivamente in lingua inglese e veniva vantata un’inesistente l’approvazione della mascherina da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta di una pratica posta in essere con modalità ingannevoli e aggressive, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute – spiegava l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – e, dall’altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all’acquisto del prodotto, in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 3, 22, 23, comma 1, lettera d), 24 e 25, comma 1, lettera c) del Codice del Consumo.

Ma le scorrettezze delle due società non si sono limitate a questo. Sempre fino alla fine del febbraio 2021, le due società non rispettavano la disciplina in tema di informazioni precontrattuali per il consumatore nei contratti a distanza, non fornendo le indicazioni previste in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso del consumatore, alla garanzia legale di conformità e alla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso.

Alla luce della gravità e della durata delle violazioni del Codice del Consumo e anche l’elevato numero di consumatori coinvolti, per U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l. scattò una sanzione di oltre 400mila euro per la pratica commerciale scorretta e un’altra multa di 50mila euro per le condotte illecite inerenti ai diritti dei consumatori nei contratti.

E oggi il TAR respinge il ricorso delle società.

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Fonte: Codici

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