Il decreto Covid del 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: gli over 50 saranno multati anche se non fanno la III dose
Il decreto Covid del 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: gli over 50 saranno multati anche se non fanno la III dose entro i tempi di validità del greenpass e dovranno comunicare l’eventuale esenzione entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso.
Possono essere esentati dall’obbligo i soggetti over 50 per motivi di salute certificati che rendono impossibile o differibile la vaccinazione. Ma la certificazione deve essere inequivocabile e riportare “ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”. Al ricevimento dell’avviso della ASL tali soggetti avranno 10 giorni di tempo per comunicare l’eventuale esenzione o il procrastinamento per non incorrere nella sanzione, che resta comunque di 100 euro una tantum.
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Si legge in Gazzetta Ufficiale:
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 87.
Nessun dubbio anche sui termini dell’eventuale esenzione o differimento:
Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità
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Fonte: Gazzetta Ufficiale
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