Quanto costa assicurare uno scooter elettrico e come provare a risparmiare?

Uno scooter elettrico comporta tanti vantaggi, ma dal punto di vista assicurativo le polizze si stanno allineando a quelle degli scooter tradizionali. Qualcosa per risparmiare però si può fare...

In molti se lo stanno chiedendo: assicurare uno scooter elettrico costa meno rispetto uno scooter tradizionale? Sì e no, si potrebbe rispondere ed il perché è presto detto.

Sì, perché le compagnie assicurative sono libere di praticare gli sconti che vogliono ed in alcuni casi potrebbero dedicare delle promozioni interessanti nei confronti di alcuni gruppi specifici di clienti, come appunto i possessori di scooter elettrici.

Ciò era abbastanza frequente qualche anno fa, quando l’avvento degli scooter elettrici ha creato un nuovo mercato, per cui gli assicuratori hanno intravisto in questo fenomeno un’opportunità di business da cavalcare a forza di sconti sulle polizze, che in taluni casi potevano arrivare fino al 50%.

No, perché l’ondata della novità è passata e questo tipo di veicolo è ormai piuttosto diffuso (anche grazie all’Ecobonus), per cui le compagnie non hanno più la necessità di conquistare clienti, per cui il mercato delle assicurazioni per scooter elettrici si è in qualche modo normalizzato.

Si può dunque dire che ormai nel 2022 il premio assicurativo per gli scooter elettrici è più o meno equivalente a quello degli scooter tradizionali, ai quali sono equiparati dal Codice della Strada (come vi abbiamo spiegato qui), per cui oltre all’assicurazione si pagano targa, bollo ed è necessaria la patente al pari degli scooter a benzina a 2 e 4 tempi.

Come risparmiare?

Il costo di una polizza rc per uno scooter elettrico, così come per qualsiasi altro veicolo, dipende da una lunga serie di parametri: le principali sono il modello e la potenza del veicolo (gli L1e inferiori a 4 kW sono equiparati a ciclomotori 50 cc, quindi pagano di solito meno), la data di immatricolazione, le caratteristiche del proprietario e del guidatore del mezzo (età, classe di merito, composizione del nucleo familiare, gli anni dal conseguimento della patente, i chilometri percorsi in un anno…), la città di residenza (che si presume sia quella di utilizzo) e le clausole accessorie che si vogliono stipulare.

Tra queste ci sentiamo di consigliare quella della sospensione della copertura assicurativa, se si prevede di non utilizzare lo scooter per un certo periodo dell’anno, ad esempio durante l’inverno.

Con questa clausola si può di “congelare” temporaneamente la copertura assicurativa senza avere l’obbligo di continuare a pagare il premio assicurativo nel caso in cui un veicolo non venga utilizzato per un certo periodo di tempo e di riattivarla successivamente. Di solito, se si opta per questa clausola, il premio costa di più, ma è anche vero che così si prolunga la durata della copertura senza sprecare soldi per un veicolo che non viene utilizzato. Bisogna fare però molta attenzione alle modalità e alle tempistiche stabilite nelle condizioni di polizza.

Qualche costruttore propone nella formula di acquisto l’assicurazione inclusa. Potrebbe essere una scelta conveniente, ma quando si parla di assicurazioni la regola aurea è comparare i preventivi.

I comparatori online offrono questa possibilità, bisogna solo armarsi di computer e pazienza, valutando attentamente le varie clausole. Ormai quelli privati sono notissimi, ma c’è anche un preventivatore online senza fini commerciali creato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: il Preventivass (www.preventivass.it).

Vale la pena darci un’occhiata, anche se non è detto che possa suggerirci la tariffa più conveniente, in quanto i comparatori commerciali stipulano degli accordi con le compagnie che si traducono in sconti se le polizze vengono acquistate per loro tramite.

Scooter elettrici senza assicurazione? Come stanno le cose

Non è raro imbattersi in messaggi pubblicitari che promuovono scooter che non necessitano di targa e assicurazione e non pagano il bollo. È un messaggio al limite dell’ingannevole perché in realtà non si tratta di scooter ma di e-bike con una carrozzeria con scudo e pedana che li fa assomigliare a scooter veri e propri.

Sono però a tutti gli effetti delle biciclette a pedalata assistita, tant’è vero che sono presenti i pedali. Secondo le norme italiane, infatti, gli unici veicoli non costretti alla presenza di una targa e di un’assicurazione sono quelli alimentati dalla sola forza umana, come le biciclette, comprese quelle a pedalata assistita.

Per l’art. 50 del Codice della Strada “I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Se si circola su strade pubbliche con questo tipo di veicoli e la loro potenza è superiore ai 250 W e/o questi veicoli sono dotati, o vi si installa dopo l’acquisto, un acceleratore che permette di non pedalare, si incorre in una serie di illeciti che si pagano a caro prezzo: la mancanza del certificato di circolazione e immatricolazione comporta il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 158 euro (art. 97 comma 7 CdS); la mancata copertura assicurativa comporta il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 866 euro (art 193 commi 1 e 2 CdS); la mancanza di targa comporta il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e una sanzione pecuniaria di 79 euro (art. 97 comma 8 CdS); la mancanza del casco comporta il fermo amministrativo per 60 giorni e una sanzione pecuniaria di 83 euro (art. 171 commi 1, 2, 3, CdS), mentre la mancanza della patente comporta il fermo amministrativo per tre mesi e una sanzione pecuniaria di 5.100 euro (art. 116 comma 15 CdS).

LEGGI ANCHE:

Condividi su Whatsapp Condividi su Linkedin
Iscriviti alla newsletter settimanale
Seguici su Facebook