Olio di oliva: l’Antitrust non ha bocciato il test de Il Salvagente, come stanno realmente le cose

L'Antitrust ha davvero bocciato i test sull'olio d'oliva realizzati dalla nota rivista Il Salvagente? La verità è un'altra. E la rivista ha già annunciato che farà ricorso al Tar per difendere il diritto di fare informazione libera e trasparente 

Sia il Codacons che varie testate giornalistiche stanno riportando che l’Antitrust ha bocciato i test sull’olio d’oliva condotti dalla rivista Il Salvagente, ma la verità un’altra. Infatti, ad essere oggetto del provvedimento dell’Autority, che ha sanzionato l’editore della rivista al pagamento di 25000 euro, non sono le analisi condotte e pubblicate che tanto hanno fatto infuriare i produttori d’olio (risultati poco trasparenti), il bollino “Zero Truffe” che Il Salvagente propone come certificazione di qualità dei prodotti.

I test in questione soltanto lo scorso anno paradossalmente avevano fatto innescare le verifiche della stessa Authority nei confronti proprio dei produttori d’olio. Alla luce di questo, i titoloni che stanno circolando sui giornali che riportano in blocco il comunicato stampa del Codacons non sono corretti o almeno non del tutto.

Come si legge, infatti, dal provvedimento dell’Antitrust:

Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista EditorialeNovanta, consistente nelle modalità di presentazione e di attuazione dell’iniziativa “Zero Truffe” che comporta il rilascio, alle aziende che ne fanno richiesta, del diritto di utilizzare un segno distintivo, costituito dal bollino “Certificato Il Salvagente Zero Truffe”, apponibile sul packaging, che attesterebbe la qualità dei prodotti e la “virtuosità” dell’azienda che li produce (…). Con riferimento alla asserita estraneità dell’attività editoriale (della testata Il Salvagente) con l’iniziativa “Certificazione Salvagente Zero Truffe” giova osservare che l’associazione , già nella denominazione , della “certificazione” alla rivista “Il Salvagente” appare inequivocabilmente diretta a sfruttare la notorietà e la fiducia riposta nella seconda dai consumatori, inducendoli a ritenere che il bollino offra una garanzia sulle superiori caratteristiche del prodotto, così distraendoli dalla vera natura commerciale dell’iniziativa. Ciò emerge chiaramente dalle FAQ d el sito https://zerotruffe.it, dove la reputazione e le caratteristiche de “Il Salvagente” sono ripetutamente richiamate per dimostrare l’appetibilità del bollino per le aziende. Orbene, l’iniziativa consistente nell’ideazione e nella concessione del bollino “Certificazione il Salvagente Zero Truffe” ha lo scopo di fornire uno strumento di marketing alle imprese che vogliano “certificare” che i propri prodotti o servizi possiedono caratteristiche ritenute di interesse per i consumatori, al fine di imperniare sudi esse campagne promozionali. In tale contesto, appare essenziale che i consumatori siano immediatamente informati delle caratteristiche dell’iniziativa e che non siano fuorviati riguardo al contenuto della “certificazione”, o meglio della “garanzia” offerta dal bollino.

Ma quindi come si è espresso l’Antitrust in merito ai test sull’olio d’oliva? Ecco cosa dice l’Authority a tal proposito:

Quanto alla diffusione dei risultati delle analisi comparative relative all’olio extravergine di oliva, gli elementi acquisiti indicano che il campione di almeno uno degli oli che non hanno superato la prova organolettica aveva una data di scadenza assai più ravvicinata rispetto a quella di altri oli. Nel corso del procedimento è emerso inoltre che 7 dei 15 oli testati non erano extravergini sulla base di un’unica prova di assaggio e che Il Salvagente si è rifiutato di procedere ad una prova supplementare, ritenendo che il meccanismo di ripetizione della prova a richiesta del produttore, espressamente previsto dalla normativa comunitaria
35, debba essere applicato da una autorità pubblica di controllo prima di procedere a sequestri o azioni giudiziarie. Il rifiuto della ripetizione della prova appare tanto più stigmatizzabile ove si considerino gli opposti esiti dei test effettuati dai produttori all’atto dell’imbottigliamento e, poi, su campioni appartenenti ai medesimi lotti testati da Il Salvagente. (…) Infatti, come emerge anche dalle Linee Guida ISO/IEC, la ripetizione del campionamento (e, quindi, del test) è ritenuta opportuna qualora i produttori documentino la non correttezza o il carattere eccezionale dei risultati del test. Nel caso specifico, la possibilità – non smentita da EditorialeNovanta – che la qualità dell’olio acquistato dal consumatore finale fosse stata alterata da problematiche distributive al di fuori del controllo del produttore, costituiva un elemento che avrebbe permesso di ritenere “eccezionali” i risultati ottenuti, consigliandone la ripetizione quantomeno della prova di assaggio su campioni acquistati presso altre catene distributive. Pertanto, in assenza di tali prove supplementari, la diligenza professionale avrebbe richiesto l’adozione di particolari cautele nella comunicazione dei risultati dei test comparativi, al fine di evitare fraintendimenti da parte dei consumatori.

Ma su questi due punti è intervenuto Il Salvagente chiarendo:

Il primo passaggio equivoco è che il Salvagente avrebbe dovuto, di fronte alle contestazioni dei produttori, effettuare una prova supplementare di panel test come prevede la normativa comunitaria. L’articolo citato (art.2 del Regolamento 2568/91) obbliga però espressamente a questa ripetizione “le autorità nazionali“. Siamo lusingati che l’Autorità ci consideri tale, ma forse vale la pena ribadire che un giornale non ha (per fortuna) i poteri dei rappresentanti dello Stato e non può certo procedere ai sequestri o irrogare sanzioni. Il secondo passaggio è conseguente al primo: il rifiuto di effettuare prove d’assaggio supplementari (che nel nostro caso erano state realizzate e ripetute per sicurezza dall’Agenzia delle Dogane, non certo da un gruppo di amici che si esercitavano in un panel test improvvisato in un bar) “appare configurare una violazione dei canoni di ordinaria diligenza professionale ex art. 20 del codice del consumo“. Qui c’è, forse, uno dei punti più oscuri dell’intero provvedimento. L’art. 20 del codice del consumo  si riferisce a chi fa pubblicità e ai produttori, non a chi fa informazione. E non a caso. Sulla stampa i doveri sono diversi, a volte perfino superiori, e sono previsti da tutt’altro codice per una semplice ragione: vanno contemperati con l’articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà dell’informazione.

Il Salvagente: “Il bollino? Un paravento per colpire i test”

“La decisione, pubblicata sull’ultimo bollettino dell’Autorità, è dettata – a giudizio del Garante – dall’uso del termine “certificazione” che farebbe pensare a un organo istituzionale e al fatto che non sarebbe chiaro da subito al consumatore quali elementi vengono certificati, in che modo e che l’uso della licenza sia a pagamento per l’azienda” chiariscono dalla rivista.

Motivo per cui l’editore EditorialeNovanta srl è stato condannato a pagare una multa di 25mila euro. Tutto è partito con le denunce da parte del Codacons e di diverse società produttrici di olio, che si erano rivolte all’Autorità per la concorrenza segnalando possibili irregolarità in merito ai test svolti in laboratorio.

In realtà, l’istruttoria partiva da tre contestazioni: le modalità di presentazione e attuazione dell’iniziativa Zero Truffe; l’omissione, al primo contatto col consumatore (dunque sul bollino apposto alla confezione), di informazioni essenziali per la comprensione della certificazione; nel riferire, sulla rivista il Salvagente, di un’indagine suscettibile di orientare le scelte del consumatore (il test dell’olio).

Ma la condanna fa riferimento soltanto al secondo punto, ovvero al bollino.

È evidente che il bollino del Salvagente sia stato solo un paravento per un’operazione di più vasta portata: impedire che un test giornalistico possa portare alla luce quello che sarebbe meglio ignorare. – fa notare la rivista – Ogni strumento deve essere apparso lecito: perfino ricorrere all’Autorità garante del mercato. La stessa Agcm, va detto per inciso, che sei anni prima aveva preso spunto dalle inchieste di questo giornale (e dai risultati delle analisi dei Nas incaricati dall’allora procuratore Raffaele Guariniello che le confermavano) per indagare e sanzionare per centinaia di migliaia di euro le aziende coinvolte.

A stupire il Salvagente non è tanto l’atteggiamento delle aziende produttrici di olio (che non hanno digerito l’esito di alcune inchieste), quanto piuttosto il Codacons e la posizione dell’Antitrust.

Cosa sia cambiato in sei anni nell’atteggiamento di Antitrust è difficile da capire, dato che in questo caso l’Autorità invece di prendere in considerazione un problema che è difficile ignorare nel mondo dell’olio italiano ha deciso di stigmatizzare chi lo racconta. – ammettono dalla rivista – Eppure non sono poche le testimonianze di quanto sia frequente trovare come semplice olio vergine un prodotto fatto pagare per extravergine. Negli anni alla stessa conclusione sono arrivati tanti altri giornali di test e le stesse autorità di controllo. Spesso identificando gli stessi nomi che abbiamo fatto noi attraverso le nostre analisi. Tanto per citare solo gli ultimi due esempi: il test di Altroconsumo che ha trovato come vergini gli oli di 7 aziende (e tra queste anche Coricelli) e la sentenza del Tar che ha ribadito il declassamento dell’olio Coricelli da parte dell’agenzia delle Dogane. E invece no, Antitrust ha ritenuto opportuno bacchettare il nostro lavoro giornalistico con almeno due passaggi che non solo appaiono francamente sconcertanti ma che farebbero pensare a un censore della libertà di stampa, ruolo che, ne siamo certi, il Garante non voleva esercitare.

I test non sono pubblicità, il Salvagente annuncia che ricorrerà al Tar

Secondo Il Salvagente, la condanna non è lecita perché confonde l’informazione con la pubblicità. La rivista, infatti, da anni cerca di offrire ai consumatori un servizio di informazione utile, restando indipendente.

Non pensiamo che questo sia un particolare sconosciuto all’Autorità garante, tant’è che – lo ripetiamo – nessuna condanna viene emessa nei confronti del nostro test giornalistico. – chiariscono dalla rivista – Dunque l’unica interpretazione possibile è che in tutto il provvedimento ci sia una confusione tra un soggetto commerciale (la nostra casa editrice), le sue iniziative (Zero Truffe) e l’attività di un giornale, che fonda la sua autonomia sui suoi giornalisti e sulla responsabilità del suo direttore. Una confusione che non siamo disposti ad accettare. Non l’avremmo mai accettata se  l’avesse insinuata il nostro editore (eventualità che non si è mai presentata), tantomeno possiamo accettarla da parte di Antitrust e per questo stiamo studiando le formule per ricorrere al Tar.

Lo scopo della rivista Il Salvagente è quello di fare un’informazione libera e utile a tutti ed è questo ciò che vuole continuare a fare. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma siamo convinti che quando ci sono in ballo i diritti dei consumatori i conflitti d’interesse dovrebbero essere lasciati da parte in nome della trasparenza. Esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi de Il Salvagente, che da 30 anni portano avanti un lavoro tanto scomodo, quanto prezioso per tutti  i consumatori, motivo per cui rilanciamo spesso le loro inchieste sulla nostra rivista.

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Fonti: Agcm/Il Salvagente/Codacons

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