Ecco chi ha diritto all’esenzione del canone Rai 2021 (occhio, ci sono pochi giorni per richiederla)

Fino al 31 gennaio sarà possibile richiedere l'esonero dal pagamento del Canone Rai. Ecco a chi spetta e i moduli da compilare e presentare

Con l’addebito direttamente nella bolletta elettrica, abbiamo dimenticato il Canone Rai. Lo paghiamo infatti in 10 rate mensili da 9 euro. Ma alcune categorie di persone hanno diritto all’esenzione e non devono pagarlo nel 2021. Occorre però presentare apposita richiesta.

Se siamo in possesso di un televisore e non abbiamo cambiato casa né indirizzo di residenza, non occorre fare altro che attendere le 10 rate distribuite nelle bollette elettriche. Ecco quali sono i casi in cui è possibile chiedere l’esonero dal pagamento del Canone entro il 31 gennaio.

Contribuenti con utenza elettrica, ma senza TV

Se siamo titolari di un’utenza elettrica per la nostra abitazione ma non possediamo un apparecchio televisivo (né noi né i nostri familiari) in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza, abbiamo diritto a non pagare il Canone. Basta compilare l’apposito modello (Quadro A).

“Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari. Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV” spiega l’Agenzia delle entrate.

Tale dichiarazione non dura per sempre ma va presentata ogni anno.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, può essere inviata tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido.

La dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
La dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

Qui il modulo da compilare

Cittadini che hanno più di 75 anni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti),  possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui richiedono l’esonero dal pagamento del Canone Rai perché in possesso dei requisiti richiesti. E’ necessario che

  • nell’abitazione di residenza si possiedano uno o più apparecchi televisivi
  • il reddito annuo proprio e del coniuge non superi 8.000 euro

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se invece avviene dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, spetta per il secondo semestre.

Qui il modello da compilare

“I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva)” spiega l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, se tali utenti hanno pagato il canone pur potendone richiedere l’esonero, hanno diritto al rimborso compilando questo modello.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV– Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Diplomatici e militari stranieri

Anche queste due categorie hanno diritto all’esenzione. In particolare sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

In questo caso, il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall’interessato, insieme a un documento di riconoscimento valido, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Qui il modello da compilare
Fonti di riferimento: Agenzia delle entrate, Rai

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