Violenza di genere e femminicidio: il Codice rosso è legge, ma c’è ancora tanto da fare

Via libera definitivo del Senato al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Adesso con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il provvedimento sarà legge. Ha ottenuto 197 si e 47 astenuti, tra cui Leu e Pd.

Via libera definitivo del Senato al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Adesso con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il provvedimento sarà legge. Ha ottenuto 197 si e 47 astenuti, tra cui Leu e Pd.

Codice rosso

Cosa cambierà con questa legge? Il cosiddetto “codice rosso” introduce una corsia preferenziale per le denunce, obbliga i pm ad ascoltare le vittime entro tre giorni e snellisce le indagini che diventano più rapide.

Un grande passo avanti su questo ultimo punto perché si accelera di fatto lo svolgimento delle indagini evitando così che la lunghezza burocratica pregiudichi la tempestività di intervento contro maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni,che più volte le vittime lamentano. Vediamo nello specifico cosa dice il testo.

Innanzitutto in presenza di codice rosso, la polizia giudiziaria dovrà comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. Viene così garantito il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Maltrattamenti in famiglia

Sul piano dei maltrattamenti contro familiari o conviventi sono previste adesso pene più severe: la reclusione da due a sei anni prevista dal codice penale all’articolo 572 diventa da tre a sette anni; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi.

Un anno per le denunce e lo stalking

Una persona maltrattata avrà 12 mesi di tempo per denunciare una violenza sessuale subita contro i 6 previsti fino a oggi. Per lo stalking, invece, la reclusione passa da “sei mesi a cinque anni” a “da uno a sei anni e sei mesi”.

Violenza con acido

Questo il vero nocciolo della questione, nel codice penale arriva il nuovo reato per chi provoca deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Chi lo commette è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è l’ergastolo. In caso di condanna, scatta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno.

Violenza minori

Ancora, carcere da sei a dodici anni e aggravata per reati sui minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità.In caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Il costo dei percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell’ente con lo stato, è a carico del condannato. Per chi infine diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi dell’ex partner (cosiddetto revenge porn) previsto carcere da uno a sei anni e multe da 5mila a 15mila euro.

Purtroppo, però, sono in molti a pensare che tutto ciò non basti. La strada è ancora lunga.

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Dominella Trunfio

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