Bayer condannata per i danni causati dal farmaco anticolesterolo Lipobay

Sconfitta in Cassazione la Bayer, condannata a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmaco anticolesterolo Lipobay.

Condannata a risarcire (ma non si sa di quanto) un medico veneziano che aveva avuto seri problemi ai muscoli e alla respirazione. Il colosso farmaceutico Bayer viene sconfitto in Cassazione e condannato a risarcire i danni: le informazioni del bugiardino non erano sufficientemente chiare. Nessun avviso, insomma, sugli eventuali rischi correlati all’assunzione del farmaco anticolesterolo ritirato, tra l’altro, volontariamente dal commercio nel 2001.

Per questa ragione, la Corte di Cassazione ha condannato la casa farmaceutica a risarcire la persona che aveva cominciato la terapia con il Lipobay nel 1999 per poi sviluppare complicanze ai muscoli e alla respirazione, con conseguenti ricoveri. 

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La difesa di Bayer aveva contestato in Cassazione il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il nel febbraio del 2018 che aveva liquidato i danni non patrimoniali al medico rimasto vittima del Lipobay che aveva sviluppato la “miopatia dei cingoli” in seguito all’assunzione del prodotto.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno ravvisato “l’esistenza nella specie della difettosità del farmaco al momento della relativa commercializzazione in esso contenuto, determinante l’accentuato rischio di malattie del muscolo rispetto a dosi equipollenti di altre statine, e, pertanto, una minore sicurezza del medesimo rispetto ad altri farmaci della stessa categoria (ipocolesterolemizzanti)“.

I giudici hanno anche rilevato che il ritiro del farmaco dal commercio, “pur se volontario, depone invero per la violazione del principio di precauzione anteriormente all’immissione in commercio“. Il ravvedimento? Solo un’attenuante.

Quanto ai bugiardini, la Cassazione avverte che il foglietto illustrativo dei farmaci non deve sostanziarsi “in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto“, ma è necessaria, si legge, una “avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell’indicato pericolo in conseguenza dell’utilizzazione del prodotto bensì effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei benefici al riguardo, nonché di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio“.

E non solo: nel caso “di sottovalutazione o abuso del farmaco”, il consumatore sarà chiamato a rispondere di concorso di colpa.

Fonte: Corte di Cassazione

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