Assegno unico universale: come funziona per i genitori separati o divorziati?

Assegno unico e universale 2022: tutto quello che devono sapere i genitori separati o divorziati per richiedere l'agevolazione

A partire dal prossimo marzo le famigli italiane potranno ottenere l’assegno unico e universale, la misura di sostegno economico prevista dal Governo Draghi per agevolare le famiglie con figli a carico (fino ai 21 anni di età) o le neomamme (a partire dal settimo mese di gravidanza). L’agevolazione statale, che sostituisce tutte le altre prestazioni (fatta eccezione per il Reddito di Cittadinanza), spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, quindi sia ai lavoratori dipendenti, quelli autonomi, i disoccupati e i percettori di reddito di cittadinanza).

Per ricevere l’assegno unico e universale non è obbligatorio presentare un ISEE in corso di validità. La misura, infatti, viene erogata anche a chi decide di non presentare l’ISEE. In questo caso l’importo, però, sarà sarà pari a quello previsto per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 40mila euro. Ma come funziona in caso di genitori separati o divorziati? A chi spetta il sostegno economico? A un solo genitore o ad entrambi?

A chiarirlo è la stessa INPS nelle FAQ:

Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore. In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.

Come comportarsi in caso di affidamento condiviso? Come spiega l’INPS, “nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito.”

Chi, invece, ha l’affido esclusivo nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso, l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente.

Le tempistiche per ottenere l’assegno

Ma quando inizieranno ad essere erogati gli assegni? Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo, mentre per le domande mandate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Infine per quelle presentate dopo questa data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

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Fonte: INPS 

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