Quarto conto energia: obbligatorio il certificato antimafia per richiedere gli incentivi al fotovoltaico

In una nota sul suo sito, il Gestore dei servizi energetici ha comunicato l'obbligo di presentare la certificazione antimafia per chi usufruisce degli incentivi legati al Quarto Conto Energia

Sono state rese note ieri dal Gestore dei servizi energetici le modalità per la presentazione del certificato antimafia, per chi ha richiesto gli incentivi col Quarto Conto Energia.

Secondo quanto si legge sul sito del GSE, i soggetti che presenteranno istanza di accesso agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011, ossia avvalendosi del Quarto Conto Energia, dovranno obbligatoriamente presentare il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la loro sede, riportante la dicitura antimafia, secondo quanto stabilito dall’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.

I certificati dovranno poi essere inviati al GSE entro sei mesi dal loro rilascio. Ma ci sono delle categorie che rimangono comunque esenti dall’obbligo di presentazione del certificato antimafia.

I soggetti pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un’azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché un concessionario di opera pubblica;

I soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui al citato articolo 67;

I soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

I soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro. In questo caso, secondo il Gse, il valore complessivo degli incentivi deve essere stimato moltiplicando il valore unitario della tariffa incentivante considerando eventuali premi e maggiorazioni per la producibilità annua, coincidente con quella indicata nella scheda tecnica finale d’impianto, per i venti anni di durata dell’incentivo.

E se non si dovesse presentare la certificazione antimafia? La conseguenza sarebbe la mancata ammissione al sistema di incentivi previsti dal Quarto Conto Energia.

Da qui è scaricabile il modello di dichiarazione di esenzione dall’obbligo.

Francesca Mancuso

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