Bonus facciate cancellato nel 2022, niente proroga. Come usarlo entro fine anno

Bonus facciate: niente proroga per il 2022. Scopriamo in cosa consiste e come usufruire dell'agevolazione entro dicembre 2021.

Brutte notizie per chi sperava nel rinnovo del Bonus facciate. Mentre il Superbonus al 110% è stato prorogato fino al 2023, l’agevolazione che riguarda le facciate non verrà rinnovata. Nella bozza della Legge di Bilancio 2022, che nei prossimi giorni verrà approvata dal Consiglio dei Ministri, non c’è più traccia di questo bonus. C’è, quindi, tempo fino a dicembre 2021 per usufruirne. Scopriamo in cosa consiste e come sfruttarlo entro la fine dell’anno.

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In cosa consiste il Bonus facciate 

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, che va ripartita in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi legati al recupero o restauro della facciata esterna (compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) degli edifici esistenti che si trovano in determinate zone. Sono coperti dal bonus esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Il Bonus facciate non prevede limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

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Chi può usufruirne

Possono usufruire del bonus tutti i contribuenti, residenti e non residenti in Italia, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Invece, la detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

In particolare, i contribuenti interessati devono:
• possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Le zone interessate dai lavori coperti dal bonus 

Come anticipato, il bonus è previsto per i lavori effettuai in determinate zone, ovvero la A e la B, individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. Ecco quali sono: 

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • la zona B comprende le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Inoltre, se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

“In questi casi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018” spiega l’Agenzia delle Entrate.

Come usare il bonus 

Come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate, quest’agevolazione può essere fruita in tre modalità diverse: detrazione Irpef, cessione del credito e sconto in fattura.

Detrazione Irpef

Chi opta per la detrazione Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, può detrarre il 90% delle spese sostenute ripartite in 10 quote di pari entità. Va specificato che, se in ciascun periodo d’imposta, l’importo non trova capienza fiscale non può essere recuperato nei periodi successivi e nemmeno chiesto come rimborso.

Cessione del credito 

Coloro che usufruiscono del Bonus facciate hanno anche la possibilità di cedere direttamente il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.
La cessione può essere fatta a:
• fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti)
• istituti di credito e intermediari finanziari

Sconto in fattura 

Un’altra modalità è quello dello sconto in fattura. Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.

A sua volta, il fornitore recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata al Bonus facciate sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

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Fonte: Agenzia delle Entrate 

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