Bollette dell’acqua: se ci sono consumi anomali, è il gestore a doverli giustificare

Se da un momento all’altro il gestore del servizio idrico invia bollette con somme esorbitanti, superiori alla media pagata e con consumi che di colpo schizzano senza alcuna spiegazione, è il gestore il responsabile e non il consumatore. Lo dice la Cassazione

Vi è mai capitato di vedervi recapitare una bolletta dell’acqua con consumi esagerati rispetto alla quantità che avete realmente utilizzato? La domanda allora è: cosa fare in questi casi? Fino a che punto siamo tutelati? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Esclusi casi in cui il contatore potrebbe funzionare in modo anomalo ed esclusa anche una perdita d’acqua, la causa è senza dubbio da ricercare in un errore di contabilizzazione da parte del fornitore del servizio idrico. Come agire allora?

La Carta del Servizio Idrico Integrato

Il contratto di fornitura di acqua è un tipo di contratto di somministrazione disciplinato dall’art.1562 codice civile, che ha ad oggetto una prestazione continuativa (erogazione idrica) da parte di un gestore a fronte di un pagamento periodico da parte del consumatore.

Il contratto di fornitura idrica rientra tra i cosiddetti “contratti di utenza” stipulati in regime di servizio pubblico e seguono non le normali disposizioni del codice civile ma gli appositi regolamenti e la Carta del Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante del contratto. Questa definisce gli impegni del gestore nei confronti dell’utente, prevede standard di qualità del servizio erogato e delinea i rapporti tra questi due soggetti, che devono essere improntati a trasparenza e correttezza reciproca.

Cosa fare se in bolletta ricevo consumi anomali?

  • inviare, entro la data di scadenza della bolletta contestata, un reclamo al gestore chiedendo la fatturazione in base all’autolettura e dimostrando che il consumo eccessivo è dovuto a fattori al di fuori del suo controllo. In questo caso, l’azienda idrica avrà 30 giorni di tempo per fornire una risposta o ricalcolare i consumi, ma se non risponde o il riscontro non è soddisfacente, si deve far ricorso al Servizio di Conciliazione presso lo Sportello del Consumatore gestito da ARERA. Se anche questo tentativo fallisce, allora sarà necessario instaurare un contenzioso giudiziario
  • frattanto, per evitare il distacco dell’acqua, conviene pagare e poi recuperare quanto versato a conguaglio, dopo l’accertamento giurisdizionale dei fatti. Un’alternativa intermedia è quella di pagare solo l’importo relativo ai consumi presunti

Leggi anche: Non solo termosifoni, come risparmiare anche sull’acqua calda (riducendo bollette e sprechi)

Cosa dice la Cassazione

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 15 settembre 2021, n.24904 ha precisato che è onere gravante sulla società di gestione del servizio idrico integrato, di informare l’utente sulla presenza di consumi anomali.

Insomma, l’invio della fattura commerciale riportante consumi anomali – registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione – viola i doveri imposti all’azienda fornitrice dalla Carta. Tanto più che nel caso deciso non vi era stata nessuna segnalazione al cliente del carattere anomalo dei consumi registrati a suo carico. Invece – secondo la Suprema Corte – l’utente deve sempre essere posto in condizioni di avere “pronta contezza dell’anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno”, che in quel caso era dovuto ad una perdita occulta.

A chi spetta l’onere di verificare la funzionalità dell’impianto?

L’adempimento o meno dell’utente all’onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare l’autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.

Seguici su Telegram Instagram | Facebook TikTok Youtube

Fonte: Federcontribuenti

Leggi anche:

Condividi su Whatsapp Condividi su Linkedin
Iscriviti alla newsletter settimanale
Seguici su Facebook