Se hai un agriturismo o una cantina di vino puoi fare domanda per questo esonero contributivo

L'Inps ha reso noto che sarà possibile presentare la domanda per l'esonero contribuito per la filiera agricola a partire dal 4 aprile e fino al 4 maggio. Si potrà accedere allo sgravio per il mese di febbraio 2021 solo se in possesso di determinati codici Ateco

L’esonero contributivo di cui parliamo, agevolazione che è stata introdotta dall’articolo 70 del DL Sostegni bis, interessa le imprese appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo che hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di febbraio 2021.

Nell’’articolo 70 del DL n. 73 del 2021 si legge che:

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia di COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Chi può presentare la domanda

L’esonero può essere richiesto dai lavoratori autonomi delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, ma anche da chi ha agriturismi o attività di ristorazione annesse ad aziende agricole.

Nello specifico possono presentare la domanda i lavoratori autonomi che possiedono i seguenti Codici Ateco:

  • 01.21.00 – Coltivazione di uva
  • 11.02.10 – Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
  • 11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali
  • 11.05.00 – Produzione di birra
  • 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Quando e come presentare la domanda

La domanda per l’esonero contributivo per la filiera agricola è stata recentemente prorogata, l’inizio era previsto per il 27 marzo ma l’Inps ha fatto sapere che sarà possibile procedere con l’invio a partire dalle ore 9 del 4 aprile e fino alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.

La domanda va compilata online attraverso il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, disponibile sul sito dell’Inps. Questo si trova per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni”  e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”.

L’Inps nella sua comunicazione specifica che:

Con riferimento ai lavoratori autonomi, si precisa che il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento (cfr. il messaggio n. 3974/2021).

È prevista anche la possibilità per gli eredi di fare domanda. In questo caso l’Inps evidenzia che:

la domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

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Fonte:  INPS

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