Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica: ecco cosa cambia da marzo 2010 |
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| Lunedì 22 Febbraio 2010 13:24 Scritto da Andrea Marchetti | |||||
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Il valore così ottenuto non può, tuttavia, essere portato in detrazione con un'unica dichiarazione dei redditi riferita ad un unico anno di imposta, né sarebbe equo, dato che ne beneficerebbe soltanto chi ha un reddito e, quindi, delle tasse, stratosferiche. L'importo va per così dire "spalmato", diviso in cinque rate di uguale importo da portare in detrazione in cinque anni con cinque successive dichiarazioni dei redditi.
Infine, come detto, la scelta attuale per una ripartizione obbligatoriamente stabilita in cinque rate annuali di pari importo. Ormai è assodato, inoltre, che la comunicazione alla rispettiva Agenzia delle Entrate debba essere fatta solo se i lavori, e le relative spese, sono a cavallo di due o più anni di imposta cioè se, ad esempio, iniziati nel 2008, si siano protratti nel 2009 per terminare nel 2010. Per gli altri casi l'ente di riferimento rimane comunqe l'ENEA. Quest' ultimo si è impegnato, dato che col nuvo Decreto sono cambiate le specifiche ed i riferimenti tecnici, a modificare i moduli per le comunicazioni entro il periodo, marzo 2010, di effettiva entrata in vigore del Decreto modificativo. Le modifiche, in ogni caso, varranno solo per i lavori che inizieranno (e per le spese sostenute) dal 13 Marzo in poi. Ma quali sono, dunque, la maggiori modifiche introdotte dal nuovo Decreto? Riguardano essenzialmente il caso di sostituzione degli impianti con nuovi apparecchi a biomasse (dunque anche stufe a pellet) e l'aggiornamento di alcuni valori di transmittanza (dispersione di calore verso l'esterno): infatti è stata introdotta una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse (art. 1, comma 2 del D.M. 11 / 3 / 2008 così come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010). Con il nuovo Decreto i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine (quest'ultime anche se non apribili), comprensive degli infissi, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4A, presente al punto 4, dell' Allegato C del D. lgs 192 / 05, limitatamente al caso di edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F. Tale prescrizione è stata giustificata con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l' immissione di polveri sottili nell'aria. Viene stabilito, inoltre, che i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse, dichiarino il rispetto dei predetti requisiti al momento della trasmissione all' Enea della documentazione richiesta (articolo 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni). Sempre con riferimento alla sostituzione degli impianti con nuovi impianti a biomasse, è stato introdotto un nuovo coefficiente di correzione che tenga conto della quota di energia fossile utilizzata per la produzione dello stesso combustibile da biomasse.(art. 3, comma 3 del D.M. 11 / 3 / 2008 così come modificato ed integrato dal DM 26gennaio 2010). Il coefficiente di correzione è pari a 0,3, il che significa che, ai fini del calcolo dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio in seguito ai lavori, verrà comunque considerata una quota del 30% di energia fornita all'impianto come se quest' ultima provenisse da fonte fossile non rinnovabile. Tutto ciò perché la promozione dell'utilizzo delle biomasse, secondo il nostro Legislatore, deve avvenire in un contesto compatibile con le altre fonti, fossili o rinnovabili e deve tenere conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto). Sono stati modificati, inoltre, i valori di transmittanza delle strutture opache (pavimenti e pareti) verticali e delle strutture apribili verso l'esterno o locali non riscaldati, in modo che tengano conto anche delle differenze climatiche dei diversi luoghi in cui sono eseguiti i lavori di riqualificazione energetica. Quella della transmittanza sembra essere, ormai, una "vexata quaestio": nella prima formulazione del decreto, nel 2007, alcuni meri errori di scrittura dei valori di calcolo da prendere a riferimento resero di fatto inutilizzabile il beneficio della detrazione del 55% per alcune tipologie di lavori, comunque ammissibili ai benefici secondo le previsioni del Decreto stesso. Tali previsioni sono state in seguito, e in maniera retroattiva, modficate ma, di nuovo, il Ministero ha riscontrato delle difficoltà applicative per il conseguimento delle prestazioni fissate con le modifiche del 2008. Per questo si è provveduto ad un nuovo intervento di modifica con un riequilibrio che tenga conto anche di nuove tecnologie disponibili. Alla fine di questa esposizione ci sentiamo di dare un consiglio: perché tutto fili liscio è bene consultare prima il proprio commercialista di fiducia in modo da capire la reale porta della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, quindi è bene affidarsi ad aziende e tecnici non imporovvisati che, dati i numerosi cambi nelle procedure, abbiano già dimestichezza con gli adempimenti necessari all'ottenimento dei benefici della detrazione fiscale del 55%. Per non essere completamente digiuni, inoltre, ed in quanto committenti poter dialogare con tutti i protagonisti dei lavori di riquaificazione, può essere utile consultare la guida fiscale, di facile comprensione, "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" disponibile anche sul sito internet della Agenzia delle Entrate. Andrea Marchetti
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